Cassazione Civile, Ordinanza n. 19989/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Nel giudizio di rinvio, instaurato dopo precedente cassazione, la Corte d'appello aveva rigettato la domanda di accertamento negativo proposta da un'avvocata per far dichiarare insussistente il debito verso l'INPS, debito derivante dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata per il reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2009. La Corte territoriale aveva ritenuto dovuta l'iscrizione per mancato pagamento del contributo soggettivo e non prescritto il credito. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per omessa decisione sulla domanda relativa alla non debenza delle sanzioni civili; con il secondo deduceva violazione dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2010 conv. in l. n. 111/2011 e dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, sostenendo che le sanzioni non fossero dovute alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022 e, comunque, per riferirsi il debito a un periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. L'INPS, nel controricorso, ha documentato di avere rettificato il proprio provvedimento azzerando il debito per sanzioni e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, richiesta poi condivisa dalla ricorrente nella memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente al capo delle sanzioni civili, rilevando la concorde volontà delle parti e la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, in quanto l'INPS aveva azzerato il debito sanzionatorio. È stato precisato che resta fermo il dictum della sentenza impugnata quanto al debito contributivo. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, poiché la cessazione è dipesa dalla sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 104/2022. Non è stato disposto l'ulteriore avviso sul raddoppio del contributo unificato, richiamandosi il principio delle Sezioni Unite secondo cui tale attestazione è dovuta solo nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2010
convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2011
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesigibilità delle sanzioni nel caso di specie
art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000
invocato quale base normativa della pretesa sanzionatoria, contestata in relazione alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il giudice dell'impugnazione deve attestare la sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato solo nei casi tipizzati di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità
sentenza Corte costituzionale n. 104/2022
sopravvenienza decisiva che ha determinato l'azzeramento del debito per sanzioni e la cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di impugnazione, sopravviene l'eliminazione integrale del capo controverso da parte dell'amministrazione resistente e tutte le parti concordano sulla cessazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche solo per una parte dell'oggetto del giudizio, con permanenza intatta dei capi della decisione non investiti dalla sopravvenienza.
- Le spese di lite possono essere compensate se la cessazione della materia del contendere è determinata da un sopravvenuto intervento normativo o giurisprudenziale, specie quando questo abbia reso inutile la prosecuzione del giudizio.
- L'attestazione relativa al raddoppio del contributo unificato non è dovuta quando l'impugnazione non venga rigettata integralmente né dichiarata inammissibile o improcedibile, ma il processo si estingua per cessazione della materia del contendere.
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