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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08385/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo non specifico perché meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello. Restano quindi ferme la decisione di merito e l'affermazione di responsabilità per il fatto contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per invasione di edifici ex art. 633 c.p. Deduceva, in sostanza, l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo e il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendo che l'occupazione dell'appartamento fosse giustificata da esigenze di bisogno. La Corte di cassazione rileva però che il motivo riproduceva pedissequamente censure già proposte in appello e già disattese, senza una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata. Quanto allo stato di necessità, il giudice di merito aveva escluso i presupposti della scriminante valorizzando il fatto che la ricorrente aveva sempre rifiutato l'aiuto offerto dai servizi sociali, ritenuto valida alternativa all'occupazione abusiva dell'immobile indicato in atti.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    norma incriminatrice posta a base del giudizio di responsabilità per invasione di edifici; il ricorso mirava a contestarne la configurazione soggettiva, ma senza specifica critica alla motivazione di merito.

  • art. 54 c.p.

    la scriminante dello stato di necessità è stata negata perché mancavano i presupposti, in particolare essendo stata ritenuta esistente un'alternativa lecita offerta dai servizi sociali, rifiutata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre in modo sostanzialmente identico le censure già formulate in appello e già confutate dal giudice di merito, senza una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata.
  • La deduzione dell'assenza del dolo o della sussistenza di una causa di giustificazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; altrimenti il motivo è solo apparente e quindi inammissibile.
  • Lo stato di necessità non è configurabile quando l'agente dispone di una concreta alternativa lecita per far fronte alla situazione di bisogno e la rifiuta ingiustificatamente.
  • La valutazione circa la sussistenza della scriminante e dei suoi presupposti, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non può essere sovvertita in cassazione mediante mere affermazioni di dissenso o riproposizioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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