Cassazione Penale, Ordinanza n. 08919/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era sostanzialmente reiterativo di questioni già decise in appello e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato. L’unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla responsabilità sia sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze erano meramente riproduttive di censure già esaminate e respinte in appello con motivazione ritenuta corretta; in particolare, veniva valorizzata la condotta dell’imputato che, dopo l’omesso versamento dei canoni di noleggio, si era reso irreperibile e aveva ceduto a terzi le autovetture senza averne titolo. La Corte di merito aveva inoltre escluso la particolare tenuità dell’offesa per la non tenuità del fatto e per i precedenti specifici, nonché negato le attenuanti generiche con motivazione sufficiente e conforme ai principi consolidati.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito motivi in ordine alla non tenuità dell’offesa e alla presenza di precedenti specifici dell’imputato.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di esaminare tutti i profili favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione valorizzi la non lievità dell’offesa e la presenza di precedenti specifici, elementi idonei a escludere il requisito applicativo dell’art. 131-bis c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una disamina analitica di tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione congrua fondata sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sull’assenza di dati positivi.
- La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.
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