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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08919/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era sostanzialmente reiterativo di questioni già decise in appello e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato. L’unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla responsabilità sia sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze erano meramente riproduttive di censure già esaminate e respinte in appello con motivazione ritenuta corretta; in particolare, veniva valorizzata la condotta dell’imputato che, dopo l’omesso versamento dei canoni di noleggio, si era reso irreperibile e aveva ceduto a terzi le autovetture senza averne titolo. La Corte di merito aveva inoltre escluso la particolare tenuità dell’offesa per la non tenuità del fatto e per i precedenti specifici, nonché negato le attenuanti generiche con motivazione sufficiente e conforme ai principi consolidati.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito motivi in ordine alla non tenuità dell’offesa e alla presenza di precedenti specifici dell’imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza necessità di esaminare tutti i profili favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione valorizzi la non lievità dell’offesa e la presenza di precedenti specifici, elementi idonei a escludere il requisito applicativo dell’art. 131-bis c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una disamina analitica di tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione congrua fondata sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sull’assenza di dati positivi.
  • La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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