Cassazione Penale, Sentenza n. 16876/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per diversi motivi principali: 1) violazione dell'art. 416 c.p. e vizio di motivazione per insufficiente prova dell'esistenza di un'associazione per delinquere (contestata la sussistenza del numero minimo di partecipanti, della stabilità del vincolo, del programma criminoso e dell'elemento soggettivo - affectio societatis); 2) eccezioni di prescrizione per specifici capi relativi ad anni d'imposta 2013-2015; 3) censura sull'applicazione e misura della confisca per equivalente (contestata l'inclusione dell'IRPEF oltre all'IVA evasa e la proporzionalità della misura); 4) contestazione dell'applicazione dell'art. 648-ter.1 c.p. (attività di riciclaggio/dissimulazione) per alcune operazioni ritenute in realtà tracciabili; 5) in relazione a singoli ricorrenti, contestazione dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e della responsabilità personale per condotte contestate. I ricorrenti hanno anche dedotto vizi di motivazione derivanti, a loro avviso, dalla mera recezione acritica delle valutazioni del primo grado da parte della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, genericità e/o motivi non consentiti in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto che la sentenza di appello, in continuità argomentativa con quella di primo grado, abbia fornito una motivazione adeguata e convergente su elementi (verifiche fiscali, modalità operative ripetute, rete di società "cartiere" e "utilizzatrici", rapporti familiari e indizi intercettivi) idonei a dimostrare l'esistenza di un sodalizio stabile e l'apporto dei singoli ricorrenti al programma criminoso. Sono state respinte le eccezioni di prescrizione (anche in ragione dell'aumento dei termini previsto dal comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74/2000) e le censure concernenti la confisca e l'applicazione dell'art. 648-ter.1 ritenute in gran parte non specificamente dedotte in appello o infondate. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa per le ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la sussistenza dell'associazione per delinquere possa essere dimostrata anche mediante la valutazione congiunta di plurimi elementi indiziari (ripetute modalità operative, rete di società, rapporti familiari, ruoli organizzativi) e che non sia necessario dettagliare un ruolo specifico per ciascun associato una volta comprovata la partecipazione alla vita del sodalizio
Il comma 1-bis aumenta di un terzo i termini ordinari di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. 74/2000; la Corte ha applicato tale aumento nel rigetto delle eccezioni di prescrizione
Norma relativa ai delitti tributari: utilizzata nel quadro della contestazione dei reati-fine che hanno alimentato il programma associativo e ai fini del calcolo del profitto confiscabile
Richiamato in relazione alla confisca per equivalente; la Corte richiama il principio per cui il profitto confiscabile corrisponde all'imposta evasa salvo limitate esclusioni previste dalla giurisprudenza
La Corte ha ritenuto che le valutazioni sull'eventuale attività dissimulatoria sono questioni di fatto adeguatamente esaminate dal giudice del merito; censure generiche su singole operazioni, non specificamente dedotte in appello, risultano inammissibili
art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.
menzione della riforma Cartabia
La sentenza di patteggiamento irrevocabile, pur richiedendo conferma esterna per essere prova diretta del fatto, può comunque essere utilizzata come riscontro ad altre prove già acquisite entro i limiti dell'art. 238-bis c.p.p.; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle sentenze di patteggiamento come elementi valutativi nel contesto probatorio complessivo
Richiamato come limite all'utilizzabilità delle sentenze di patteggiamento in altri procedimenti: la Corte ha fatto applicazione dei limiti già previsti ma ha ammesso l'uso come riscontro di altre prove
Riferimento alla impossibilità, dopo l'inammissibilità del ricorso, di dichiarare sopravvenute cause di non punibilità (es. prescrizione) maturate nelle more del procedimento di legittimità
Norma applicata per la condanna alle spese processuali nella decisione di inammissibilità
Massime di principio
- Per contestare con successo la sussistenza di un'associazione per delinquere occorre non limitarsi a negare la commissione dei reati-fine ma dimostrare l'assenza concreta degli elementi costitutivi: numero minimo e continuità del vincolo, programma criminoso e consapevole adesione (affectio societatis).
- Le condotte ripetute, la persistenza temporale, l'esistenza di una rete di società cartiere/utilizzatrici, l'uso di prestanome e l'impiego di risorse immobiliari e strumentali possono costituire, insieme, elementi idonei a provare l'organizzazione e la stabilità del sodalizio.
- Le sentenze di patteggiamento irrevocabili possono essere utilizzate come elemento di riscontro in altri procedimenti entro i limiti dell'art. 238-bis c.p.p.; non sono automaticamente inutilizzabili, purché siano integrate da altre prove o conferme esterne quando necessario.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione per delitti tributari va considerato l'effetto di aumenti normativi (es. comma 1-bis art. 17 d.lgs. 74/2000) che allungano i termini e possono rendere infondate eccezioni di prescrizione basate su calcoli ordinari.
- Le censure di nullità o errata applicazione di norme in cassazione devono essere state specificamente dedotte e articolate in sede di impugnazione; questioni non sollevate in modo chiaro in appello o ampliate successivamente possono risultare inammissibili in sede di legittimità.
- L'attribuzione della qualità di amministratore di fatto o di other qualifiche societarie è valutazione di fatto: il giudice di merito può basarsi su elementi concreti (conversazioni intercettate, ruoli operativi, riferimenti nei rapporti commerciali) e tale valutazione è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o insufficienza motivazionale.
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