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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16792/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale e poi in appello l'ingiunzione fiscale notificata per omesso versamento di IMU relativa a un immobile sito in Avellino, per gli anni dal 2010 al 2014, per un importo complessivo di euro 350.838,89. In Cassazione ha proposto ricorso affidato a cinque motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello e confermato il rigetto del ricorso originario. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, allegando che tra le parti era intervenuta una transazione il 19 luglio 2022, con la quale erano state definite tutte le questioni inerenti agli avvisi di accertamento e alle ingiunzioni fiscali relative a ICI e IMU, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della transazione sopravvenuta e, nei limiti della dichiarazione depositata e della documentazione allegata, ha accolto l'istanza di cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il processo, compensando integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale misura sanzionatoria non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, interviene una transazione tra le parti che definisce integralmente la controversia, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere e dichiarare estinto il processo, purché l'atto sia allegato e idoneo a provare la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La disciplina del contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni soccombenti ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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