Cassazione Civile, Ordinanza n. 16792/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale e poi in appello l'ingiunzione fiscale notificata per omesso versamento di IMU relativa a un immobile sito in Avellino, per gli anni dal 2010 al 2014, per un importo complessivo di euro 350.838,89. In Cassazione ha proposto ricorso affidato a cinque motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello e confermato il rigetto del ricorso originario. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, allegando che tra le parti era intervenuta una transazione il 19 luglio 2022, con la quale erano state definite tutte le questioni inerenti agli avvisi di accertamento e alle ingiunzioni fiscali relative a ICI e IMU, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della transazione sopravvenuta e, nei limiti della dichiarazione depositata e della documentazione allegata, ha accolto l'istanza di cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il processo, compensando integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale misura sanzionatoria non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la previsione del contributo unificato aggiuntivo ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228
norma istitutiva dell'ipotesi di contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte in relazione all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, interviene una transazione tra le parti che definisce integralmente la controversia, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere e dichiarare estinto il processo, purché l'atto sia allegato e idoneo a provare la sopravvenuta carenza di interesse.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni soccombenti ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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