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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11932/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fiorentino era stato condannato in primo grado per il reato di tentata estorsione ai danni di Crocco Domenico. Con ricorso in Cassazione i difensori dell'imputato contestavano, in particolare: la mancata risposta dell'appello circa l'attendibilità della persona offesa (anche alla luce di pregresse controversie e condanne per usura tra le parti); l'asserita impossibilità materiale della richiesta estorsiva (sarebbe stata pronunciata in un mercato, davanti a terzi); l'assenza di accertamento sulla presenza di un'altra persona con Fiorentino; il presunto travisamento delle dichiarazioni del teste Zara (che non avrebbe confermato i fatti); l'illogicità della motivazione circa una minaccia riferita a fatti di usura anteriori; l'anomalia della richiesta in lire quando la valuta non era più in uso; e la censura sulla valutazione delle dichiarazioni spontanee di Fiorentino come semplice negazione anziché esercizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto configurarsi una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello convergenti), per cui le censure di travisamento della prova possono essere esaminate in sede di legittimità solo se l'appello ha introdotto valutazioni su atti o elementi probatori non esaminati dal primo giudice; qui il giudice d'appello ha esaminato lo stesso materiale e ha confermato la valutazione di merito. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte ha richiamato il principio secondo cui le regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano automaticamente all'offeso: le sue dichiarazioni possono reggere da sole una condanna se il giudice, con motivazione adeguata, accerta la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca. Non essendovi manifeste contraddizioni, la valutazione di merito è stata ritenuta corretta. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte segnala che le regole di cui all'art. 192, comma 3 (sul riscontro delle dichiarazioni) non si applicano automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono costituire base esclusiva della condanna a condizione che il giudice motivi adeguatamente sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca, con maggior rigore rispetto a un normale testimone

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che la parte che ha proposto ricorso dichiarato inammissibile sia condannata al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa che determinano l'inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma irrogando la sanzione di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza di legittimità sul principio della "doppia conforme"

    Sez. 4, n. 19/10/2009 (Buraschi); Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007 (Musumeci); Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007 (Medina); Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 (Nicoli)

    Nei casi di doppia conforme la Corte di legittimità non può esaminare rilievi di travisamento della prova salvo che la decisione di appello abbia fondato la propria valutazione su atti o elementi probatori non esaminati dal primo giudice; il limite del devolutum è pertanto stringente

Massime di principio

  • In caso di "doppia conforme" (prima e seconda decisione concordi), i rilievi di travisamento della prova in Cassazione sono inammissibili salvo che il giudice d'appello abbia valorizzato atti o elementi probatori nuovi non esaminati in primo grado
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sostenere una condanna, ma il giudice deve dare motivazione rigorosa circa la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; l'assenza di riscontri non rende automaticamente invalida la prova se la motivazione è congrua
  • Le questioni di merito riguardanti valutazione della prova e credibilità costituiscono tipicamente apprezzamenti di fatto riservati ai giudici del merito e difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti o manifeste contraddizioni
  • Un ricorso in Cassazione privo dei requisiti di ammissibilità o che si limiti a contestazioni di merito già affrontate dai giudici di merito rischia l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie (spese processuali, pagamento alla Cassa delle ammende)
  • Nelle impugnazioni è utile evidenziare con precisione quali elementi nuovi o diversamente valutati siano stati introdotti in sede d'appello se si intende sollevare il vizio di "travisamento" in Cassazione

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