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Sentenza

Sentenza del 09/05/2019 n. 1476 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IRPEF - Redditi diversi - Cessione di terreni edificabili - Plusvalenza - Rivalutazione ex l. 448/2001 - Vendita ad un prezzo inferiore - Accertamento - Legittimità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione riteneva che la vendita a un prezzo inferiore rispetto al valore rivalutato e risultante dalla perizia giurata comportasse la perdita del beneficio della rivalutazione. Di conseguenza, pretendeva di determinare la plusvalenza applicando gli ordinari criteri, cioè assumendo come costo fiscalmente riconosciuto il precedente valore di acquisto, anziché il valore rivalutato mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima. La rivalutazione effettuata ai sensi della legge n. 448/2001, con perizia giurata e versamento dell'imposta sostitutiva, non vincola il contribuente a vendere il terreno al valore periziato né gli impedisce di alienarlo a un prezzo inferiore. La successiva vendita a un prezzo più basso non comporta decadenza dal beneficio e non consente all'Amministrazione di ricostruire la plusvalenza sulla base del vecchio valore di acquisto. L'accertamento deve quindi essere annullato o comunque non può fondarsi su tale automatica decadenza.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 448/2001

    Rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola mediante perizia giurata e pagamento di un'imposta sostitutiva.

    La norma consente di sostituire, ai fini del calcolo della plusvalenza, il costo storico del terreno con il valore risultante dalla perizia giurata, purché siano rispettati gli adempimenti previsti. La scelta non crea un obbligo di vendere al valore periziato e la vendita a un prezzo inferiore non determina automaticamente la decadenza dal regime agevolato.

  • Disciplina IRPEF dei redditi diversi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni

    La plusvalenza deve essere determinata sulla base del valore fiscalmente riconosciuto secondo il regime applicabile. Quando la rivalutazione è stata validamente perfezionata, l'Amministrazione non può ignorarla soltanto perché il prezzo di vendita è inferiore al valore periziato.

Massime di principio

  • La rivalutazione fiscale di un terreno, perfezionata con perizia giurata e pagamento dell'imposta sostitutiva, non obbliga il proprietario a vendere al valore risultante dalla perizia.
  • La vendita a un prezzo inferiore al valore rivalutato non comporta, di per sé, la decadenza dal beneficio fiscale.
  • L'Amministrazione non può ricalcolare automaticamente la plusvalenza utilizzando il costo storico di acquisto quando la rivalutazione è stata validamente perfezionata.
  • Il valore periziato rappresenta un valore fiscale utilizzabile per il calcolo della plusvalenza, non un prezzo minimo vincolante per la successiva cessione.
  • Restano possibili contestazioni fondate su altri elementi, come l'inesistenza o l'irregolarità della perizia, il mancato pagamento dell'imposta sostitutiva o la non veridicità del corrispettivo dichiarato.

Testo integrale

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