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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36831/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina aggravata. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova, contestando in particolare la ritenuta sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia sulla base del recupero probatorio delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa. La difesa ha sostenuto che vi fossero discrasie tra le dichiarazioni rese prima del dibattimento e quelle rese in dibattimento, tali da imporre una diversa valutazione dell'attendibilità e della genuinità della persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse immune da manifesta illogicità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte territoriale aveva già esaminato e disatteso le censure difensive con argomenti corretti, valorizzando il fatto che la persona offesa, pur manifestando un deficit mnemonico, non aveva mai negato di avere riferito immediatamente dopo il fatto di aver ricevuto minacce e di essersi sentita coartata dall'atmosfera intimidatoria creata dal ricorrente e dai complici. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per contestare il testimone vengono confermate, anche solo in modo laconico, esse vanno considerate come dichiarazioni rese direttamente in dibattimento; di conseguenza, la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta corretta e non sindacabile in questa sede. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 500, comma 2, c.p.p.

    Riguarda il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto usato per le contestazioni; se le dichiarazioni predibattimentali vengono confermate, anche in termini laconici, esse devono essere recepite e valutate come dichiarazioni rese in dibattimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della credibilità della persona offesa o della genuinità della fonte dichiarativa quando la sentenza impugnata offra una motivazione immune da manifesta illogicità.
  • Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, se confermate in dibattimento anche solo in modo sintetico o laconico, possono essere valorizzate come dichiarazioni dibattimentali ai fini della valutazione probatoria.
  • L'art. 500, comma 2, c.p.p. opera solo quando le dichiarazioni rese in dibattimento siano difformi rispetto a quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni; non si applica nel caso di conferma, sia pure parziale o essenziale, del contenuto precedentemente reso.
  • La censura che si limiti a contestare la lettura delle risultanze probatorie già compiuta dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi logici o violazioni di legge, è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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