Cassazione Penale, Ordinanza n. 35141/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal GUP del Tribunale di Foggia. Con un unico atto hanno dedotto, da un lato, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; dall'altro, l'erronea applicazione di legge in relazione al rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. Dal testo non sono ricavabili i reati contestati, perché la sentenza riportata non li indica espressamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che, contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e cioè per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue che i vizi di motivazione sulla responsabilità non sono deducibili. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha verificato il verbale di udienza e ha escluso che la pena applicata non corrispondesse all'accordo tra le parti, anche nelle componenti di calcolo. All'inammissibilità è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza pronunciata ex art.444 cod. proc. pen.
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera il regime impugnatorio speciale.
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo i vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità.
avendo comunque il giudice dato atto degli elementi che precludono un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
richiamato per escludere la presenza di evidenze immediate che imponessero il proscioglimento.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende
disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi consentito censurare vizi di motivazione relativi all'affermazione di responsabilità.
- La doglianza sull'illegalità della pena o sulla non corrispondenza dell'accordo deve essere verificata con riferimento agli atti dell'udienza e al contenuto dell'intesa tra le parti; se la pena applicata corrisponde all'accordo, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità sulla sentenza ex art. 444 c.p.p. il controllo del giudice non può estendersi a una rivalutazione del merito della responsabilità, ma resta circoscritto ai limiti legali del sindacato impugnatorio speciale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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