Cassazione Penale, Sentenza n. 1941/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sostenendo che la responsabilità era stata affermata sulla base del solo dato quantitativo (numero di dosi ricavabili) senza valutare elementi che avrebbero dimostrato la concreta inoffensività della condotta: numero limitato di piante, piccole dimensioni, modalità rudimentali di coltivazione e assenza di indici di inserimento nel mercato degli stupefacenti. Si deduceva altresì l'esistenza di un nesso di immediatezza oggettiva tra l'esigua quantità detenuta e l'uso personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte della Corte di appello, dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite (n. 12348/2019, Caruso) e ha condiviso la valutazione secondo cui il quantitativo complessivo (33 dosi ricavabili: 25 dalle piante e 8 dalle infiorescenze essiccate) supera la soglia ritenuta massima per uso personale (20 dosi) e, inoltre, la destinazione all'autoconsumo non era stata dedotta dalla Manni. Conseguentemente è stata confermata la condanna; la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma penale che sanziona la detenzione e la coltivazione di sostanze stupefacenti: la sentenza applica tale disposizione per la condotta di detenzione/coltivazione ritenuta penalmente rilevante in rapporto alla quantità e alle modalità.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 27
Richiamato dalle Sezioni Unite per spiegare come la normativa sulle coltivazioni autorizzate presupponga coltivazioni di tipo tecnico-agrario e di apprezzabili dimensioni; serve a distinguere la coltivazione domestica (di modesta produttività) dalla coltivazione penalmente rilevante.
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso)
Principio guida: la coltivazione penalmente rilevante si distingue da quella domestica di minime dimensioni mediante un insieme di parametri oggettivi (minima dimensione, forma domestica, tecniche rudimentali, scarso numero di piante, assenza di indici di inserimento nel mercato e destinazione esclusiva all'uso personale). Inoltre, l'intenzione soggettiva di consumo personale non è sufficiente senza un nesso di immediatezza oggettiva tra coltivazione e uso personale.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione scritta del procedimento davanti alla Corte di Cassazione (disciplinando i termini e le modalità di discussione scritta in assenza di richiesta di discussione orale).
Massime di principio
- Per escludere la rilevanza penale della coltivazione a fini personali è necessario valutare congiuntamente parametri oggettivi: dimensione ridotta, forma domestica, tecniche rudimentali, scarso numero di piante, assenza di indici di commercializzazione e destinazione esclusiva all'uso personale.
- La sola dichiarazione soggettiva di voler coltivare per uso personale non è sufficiente: serve un nesso di immediatezza oggettiva tra produzione e consumo personale, dimostrabile con elementi concreti.
- La quantificazione del prodotto in dosi è un elemento decisivo: se la quantità complessiva supera la soglia ritenuta compatibile con l'uso personale (nella giurisprudenza citata la Corte ha fatto riferimento a 20 dosi come parametro indicativo), ciò avvalora la configurabilità della condotta come rilevante penalmente.
- In sede cautelare e giudiziale è importante che l'imputato/difesa produca elementi specifici e oggettivi (foto, descrizione delle modalità di coltivazione, dimensioni delle piante, accertamenti tecnici) per dimostrare la natura domestica e la limitata produttività; argomentazioni generiche o meramente assertive rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- In sede di ricorso in Cassazione le censure devono essere specifiche e non generiche: motivi vaghi o ricostruzioni non puntuali sulla discrepanza probatoria sono dichiarate inammissibili.
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