Cassazione Civile, Ordinanza n. 15225/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che le attività valorizzate dal giudice di merito fossero già comprese nella nozione ampia di stima del bene espropriato e nel principio di omnicomprensività del compenso del consulente/esperto; ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso spettante all'esperto nominato in una esecuzione immobiliare, il Tribunale di Genova aveva riconosciuto al professionista un compenso aggiuntivo rispetto a quello già liquidato per la stima del bene, ritenendo che alcune attività svolte - in particolare rilievo dell'immobile, verifica della completezza della documentazione e controllo della continuità ventennale delle trascrizioni e iscrizioni - eccedessero la mera stima. La debitrice esecutata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del D.M. 30 maggio 2002, sostenendo che tali attività rientravano integralmente nell'ambito della stima e non potevano giustificare un compenso ulteriore; con il secondo, assorbito, ha censurato la regolazione delle spese del giudizio di opposizione.
Norme richiamate
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
utilizzato per la definizione camerale del ricorso secondo la procedura accelerata prevista dalla norma.
artt. 12 e 13 del D.M. 30 maggio 2002
richiamati come base normativa della liquidazione del compenso dell'ausiliario; la Corte esclude che consentano un compenso aggiuntivo per attività già ricomprese nella stima.
art. 29 del D.M. 30 maggio 2002
esprime il principio di omnicomprensività del compenso, includendo nell'attività di stima anche le attività complementari e accessorie strumentali all'accertamento tecnico.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico nominato per la valutazione di beni nell'espropriazione forzata, occorre avere riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e al risultato unitario da conseguire, non al dettaglio delle singole operazioni svolte per raggiungerlo.
- Nell'espropriazione immobiliare, la stima del bene va intesa in senso pieno e comprende anche le attività necessarie a identificare compiutamente l'immobile e a verificarne gli elementi rilevanti per la vendita, come il rilievo, l'esame documentale e la continuità delle trascrizioni e iscrizioni.
- Per il compenso dell'ausiliario vale un criterio di omnicomprensività: le attività complementari o accessorie, se strumentali alla stima richiesta, non possono essere remunerate separatamente come incarichi autonomi.
- Non è legittimo riconoscere un compenso aggiuntivo quando le prestazioni contestate costituiscono mera esplicazione dell'incarico di stima già remunerato secondo la tariffa applicabile.
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