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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23803/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Genova che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna (rapina pluriaggravata in concorso, lesioni aggravate e tentato sequestro di persona aggravato). Si sosteneva la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. c) e 634 c.p.p. e si deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La presunta "prova nuova" era costituita dalle dichiarazioni rese il 9 aprile 2024 dalla testimone Silvia Zelenciuc, che avrebbero fornito un alibi collocando il ricorrente tra Viareggio e Pisa all'ora della rapina, e la mancata prova della disponibilità della Skoda Fabia, nonché il carattere forzato del collegamento tra i guanti acquistati dall'Hasani e quelli usati nella rapina. Il ricorrente sosteneva che la Zelenciuc non era mai stata ascoltata in giudizio e quindi la sua credibilità non era stata valutata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la prova indicata non fosse effettivamente nuova, essendo stata già considerata (esplicitamente o implicitamente) dai giudici di merito e ritenuta irrilevante o superflua alla luce di elementi di prova oggettivi convergenti. I giudici di merito avevano giudicato l'alibi inverosimile e l'assunzione della testimonianza superflua, dato il quadro probatorio (uso della Skoda Fabia riconducibile all'imputato, presenza di passamontagna e guanti sull'auto, scontrino d'acquisto dei guanti, contusione e macchia di sangue sul veicolo, riconoscimenti delle vittime, intercettazioni che collegavano l'imputato alla rapina, acquisto recente dell'auto). La Corte ha inoltre richiamato la propria precedente sentenza (22/11/2023) che aveva già ritenuto inammissibile una richiesta analoga. Conseguentemente ha confermato che non è emersa una prova decisiva idonea a rimettere in discussione la condanna. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p. comma 1 lett. c)

    Norma richiamata dal ricorrente come parametro di impugnazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la revisione perché la presunta prova nuova non era realmente nuova né decisiva

  • art. 634 c.p.p.

    Norma richiamata nella doglianza sulla revisione; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di prova nuova e inidoneità di quest'ultima a modificare il convincimento sul fatto

  • art. 507 c.p.p.

    Richiamato perché il difensore aveva richiesto l'assunzione della testimonianza della Zelenciuc ai sensi di tale articolo; i giudici hanno osservato che la testimonianza era stata in concreto ritenuta superflua dai giudici di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per il ricorso ritenuto infondato e con profili di colpa

  • Giurisprudenza Sez. U, 26 settembre 2001 (Pisano)

    Richiamata per il principio secondo cui per 'prova nuova' non rileva solo il momento della acquisizione ma il momento della valutazione: sono 'nuove' anche prove preesistenti non valutate o non valutate implicitamente, salvo prove già dichiarate inammissibili o ritenute superflue

Massime di principio

  • Per la revisione la 'prova nuova' non è valutata solo in base a quando è emersa, ma in funzione del fatto se sia già stata acquisita e valutata (anche implicitamente) nel processo concluso; se i giudici di merito l'hanno già considerata o l'hanno ritenuta superflua, non costituisce prova nuova.
  • Il giudice che decide sull'ammissibilità della revisione deve compiere una valutazione preliminare di attendibilità e persuasività della prova nuova rispetto al quadro probatorio già acquisito: se la prova appare palesemente inidonea a scalfire il precedente convincimento, la richiesta può essere dichiarata inammissibile.
  • Un alibi che risulti contraddetto da elementi oggettivi convergenti (veicolo riconducibile all'imputato, tracce biologiche, scontrini, riconoscimenti, intercettazioni) può essere ritenuto inverosimile e quindi l'assunzione di ulteriori dichiarazioni al riguardo può essere considerata superflua.
  • Decisioni precedenti della stessa Corte relative a richieste analoghe possono influenzare negativamente l'ammissibilità di nuove istanze di revisione quando ricostruzioni e valutazioni fattuali risultino già esaminate e confermate.
  • La proposizione di ricorsi privi di fondamento può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere spese processuali e il pagamento di sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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