Cassazione Penale, Sentenza n. 8423/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordine di sorveglianza speciale per tre profili: 1) mancata motivazione circa la riconducibilità del proposto alla pericolosita' generica ex art. lett. b) del d.lgs. n.159/2011; 2) contestazione della dedizione ad attivita' illecita di produzione e detenzione di stupefacenti nonostante l'incensuratezza e la presenza, al momento della decisione, di un solo procedimento pendente relativo al fatto del 10/09/2020; 3) contestazione dell'attualita' della pericolosita' sociale nonostante percezione di reddito da lavoro lecito e buona condotta dal 2020
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità e' ammesso solo per violazione di legge, fra cui la totale assenza di motivazione su un elemento decisivo; nel caso concreto i giudici di merito hanno esposto motivazioni puntuali e non meramente apparenti, richiamando fatti gravissimi (condanna a 2 anni e 2 mesi e multa, coltivazione in serra e detenzione ai fini di spaccio di 63 panetti di marijuana per complessivi 62 kg) che giustificano la misura. Le censure della difesa sono state ritenute generiche e configurate come una inammissibile rivalutazione del merito. Conseguenze: declaratoria d'inammissibilita', condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione)
Regola l'applicazione delle misure di prevenzione e limita il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione alla violazione di legge, compresa la motivazione inesistente o meramente apparente
Costituzione, art. 111, sesto comma
Esige motivazione adeguata dei provvedimenti giudiziari; la radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale può determinare nullità del provvedimento
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato come riferimento normativo in tema di motivazione e nullita' del provvedimento per carenza argomentativa
Codice di procedura penale, art. 616
Stabilisce le conseguenze processuali in caso di declaratoria d'inammissibilita', incluse le spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende
Ordinanza/giurisprudenza delle Sezioni Unite, sent. n.111/2017 (Gattuso)
Affermata la possibilita' di sindacato in sede di legittimita' sull'esatta applicazione della legge quando vi sia totale esclusione di argomentazione su elemento costitutivo della fattispecie; la mancanza di giustificazione essenziale legittima la nullita' del provvedimento
Massime di principio
- Nel processo di prevenzione il ricorso per cassazione e' ammesso solo per violazione di legge: non e' ammessa una semplice rivalutazione del merito o delle valutazioni di fatto dei giudici di merito
- La mancanza di motivazione puo' giustificare cassazione solo se si tratta di una radicale omissione di argomentazione su un elemento potenzialmente decisivo che, considerato da solo, avrebbe potuto determinare esito opposto
- Fatti di estrema gravita' (es. consistente quantita' di stupefacente, condanne per coltivazione/detenzione ai fini di spaccio) costituiscono indici forti di pericolosita' attuale e possono sorreggere la misura di prevenzione anche in presenza di elementi successivi di buona condotta, purché la corte di merito li abbia valutati e motivati
- Censure generiche che non confrontano specificamente e criticamente le argomentazioni dei giudici di merito sono inammissibili e non comportano l'annullamento del provvedimento
- Chi propone ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione deve dimostrare concretamente e con riferimento puntuale alla motivazione che e' stata omessa o che e' apparente su elementi decisivi; diversamente e' prevedibile la condanna alle spese e l'irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende
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