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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11719/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il procedimento riguarda il ricorso di Antonelli avverso l'ordinanza del 07/07/2022. Successivamente il difensore di Lungo Anna, parte civile costituita nel procedimento, ha depositato un'istanza di correzione per errore materiale della sentenza del 7 luglio 2022, sostenendo che nella decisione con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso dell'imputato non era stata liquidata la somma per le spese sostenute dalla parte civile. La parte civile ha allegato una nota spese datata 7 luglio 2022, ma nelle conclusioni scritte tempestivamente depositate non era contenuta alcuna richiesta formale di liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto l'istanza inammissibile e l'ha rigettata perché la richiesta di liquidazione delle spese, se non contenuta entro i termini previsti per le conclusioni scritte, è tardiva. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Rv. 281308) e ha applicato per analogia i termini previsti (con riferimento all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020) ritenendo che la richiesta fosse oltre il termine utile. Di conseguenza ha condannato la ricorrente (la parte che aveva proposto l'istanza di correzione, ossia Lungo Anna) al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Usato in via analogica: nel procedimento penale la richiesta di liquidazione delle spese processuali della parte civile deve essere proposta entro termini precisi (tradizionalmente 15 giorni prima dell'udienza per l'art. 611), e se contenuta oltre il termine è inammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Indica termini abbreviati per il rito cameralizzato introdotti dal d.l.; la Corte ha ritenuto applicabile il termine più breve (cinque giorni) previsto per il caso concreto, e quindi ha valutato la richiesta come tardiva.

  • Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020 (Rv. 281308)

    Giurisprudenza di riferimento che afferma l'inammissibilità della richiesta di liquidazione delle spese se depositata oltre il termine stabilito per le conclusioni; richiamata per consolidare il principio applicato al caso.

Massime di principio

  • Le richieste di liquidazione delle spese processuali da parte della parte civile devono essere formulate entro i termini previsti per le conclusioni scritte; se presentate oltre tali termini sono inammissibili.
  • Nei procedimenti con rito cameralizzato o disciplinati da norme emergenziali (es. d.l. n.137/2020) i termini sono spesso abbreviati (ad es. cinque giorni) e vanno rispettati rigorosamente.
  • Una nota spese datata non sostituisce una richiesta formale tempestiva nelle conclusioni: è necessario che nelle conclusioni depositate entro il termine sia espressamente formulata la domanda di liquidazione.
  • La tardività della richiesta può comportare non solo il rigetto della stessa ma anche la condanna della parte tardiva al pagamento delle spese processuali.
  • Per evitare rischi procedurali è opportuno verificare termini specifici applicabili al rito e depositare espressamente, entro tali termini, la richiesta di liquidazione delle spese con documentazione allegata.

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