Cassazione Penale, Ordinanza n. 29271/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero mere contestazioni in fatto non proponibili in sede di legittimità e che il ricorso difettasse di specificità per mancato adeguamento ai requisiti dell'art. 581 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione del Tribunale, con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando la correttezza della ricostruzione dei fatti e della motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha però rilevato che le doglianze erano sostanzialmente di merito, quindi non scrutinabili in sede di legittimità, e comunque aspecifiche perché non sviluppavano un ragionamento critico conforme all'art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
Richiama il requisito di specificità dell'atto di impugnazione: il ricorso deve esplicitare il ragionamento critico e non limitarsi a censure generiche o meramente fattuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in contestazioni della ricostruzione probatoria compiuta dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: l'impugnante deve indicare in modo chiaro le ragioni della critica alla decisione, non essendo sufficiente un approccio assertivo o generico.
- La mancanza di specificità del ricorso comporta la sua inammissibilità, con le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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