Sentenza del 27/10/2022 n. 4683 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Prova documentale - Conformità delle copie agli originali - Disconoscimento - Contestazione generica - Insufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto il disconoscimento generico inidoneo a escludere l'efficacia probatoria delle copie: per invalidare la prova documentale occorre motivare e specificare le ragioni per cui i documenti prodotti non sarebbero genuini, indicando gli aspetti di difformita'. Di conseguenza le copie prodotte sono state riconosciute idonee a prova secondo i principi richiamati (art. 2719 c.c. e giurisprudenza).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la conformità delle copie fotostatiche agli originali con una dichiarazione di disconoscimento di carattere generico, senza indicare le specifiche ragioni o le concrete difformita' riscontrate tra le copie e gli originali.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di riferimento sulla prova documentale: le copie hanno efficacia probatoria salvo disconoscimento motivato; occorre che il disconoscimento specifichi le difformita' e le ragioni di non genuinità.
Cass. n. 8108/2003
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che il disconoscimento generico delle copie e' insufficiente; la Corte ha gia' affermato la necessita' di una contestazione circostanziata.
Cass. n. 16557/2019
Pronuncia che conferma il principio secondo cui la parte che disconosce deve indicare specifiche incongruenze o elementi di falsita' delle copie, pena l'inefficacia del disconoscimento.
Cass. n. 4912/2017
Ulteriore conferma giurisprudenziale del criterio della necessita' di motivazione e di specificazione delle difformita' per rendere efficace il disconoscimento delle copie.
Massime di principio
- Il disconoscimento delle copie deve essere motivato e circostanziato: la mera affermazione generica di non conformita' non e' sufficiente.
- Per impugnare la validita' di copie fotostatiche occorre indicare esattamente le differenze rispetto agli originali (date, firme, formule, integrazioni, alterazioni) e le ragioni per cui si ritiene non genuine le copie.
- Se si intende contestare la documentazione prodotta, e' opportuno chiedere contestualmente l'esibizione degli originali o, se non disponibili, proporre mezzi istruttori (es. CTU, perizia o acquisizione di documenti) per dimostrare la non corrispondenza.
- Il disconoscimento deve essere tempestivo: una contestazione tardiva e non motivata rischia di essere respinta e di far valere le copie come prova principale.
- La parte che produce documenti deve, quando possibile, conservare e rendere disponibili gli originali o giustificare l'impossibilita' di esibirli per evitare contestazioni fondate.
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