Cassazione Penale, Ordinanza n. 40159/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva rideterminato la pena in anni uno di reclusione per il reato di omessa dichiarazione. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la motivazione sul dolo fosse erronea o insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come vizio di motivazione, in realtà investisse la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua, esauriente e non manifestamente illogica. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello aveva offerto una ricostruzione precisa e circostanziata, desumendo dall'importo della prima fattura la chiara consapevolezza dell'ammontare dell'imposta evasa, ben superiore alla soglia, e quindi l'intento di evadere. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per l'omessa presentazione della dichiarazione; la Corte valorizza la consapevolezza dell'omissione e dell'imposta evasa per affermare l'elemento soggettivo.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile, come vizio di motivazione, una censura che in realtà solleciti una rivalutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione del fatto.
- La valutazione dell'elemento soggettivo, quando sia fondata su un percorso motivazionale congruo, completo e non manifestamente illogico, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione.
- Nell'omessa dichiarazione tributaria, la consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa può essere desunta da dati oggettivi del contesto fattuale, quali l'importo della fattura e la evidente superabilità della soglia penalmente rilevante.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che la causa di inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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