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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03114/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. in tema di dichiarazione o elezione di domicilio da allegare all'atto di impugnazione. Sostiene, in sostanza, che l'appello sarebbe stato erroneamente ritenuto carente del necessario indicazione del domicilio per le notificazioni e chiede l'ammissibilità del ricorso. La Corte di cassazione osserva però che la sentenza impugnata aveva accertato, in fatto, che l'atto di appello non conteneva né la dichiarazione/elezione di domicilio né un espresso e specifico richiamo a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio collocata nel fascicolo processuale. Su tale base reputa il motivo manifestamente infondato, richiamando l'interpretazione delle Sezioni Unite sull'assolvimento dell'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il solo motivo dedotto è manifestamente infondato: la violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è smentita dagli atti, poiché l'appello non riportava la dichiarazione o elezione di domicilio né un richiamo espresso e specifico a un precedente domicilio già risultante dagli atti. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione

    L'onere di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio può essere assolto anche mediante espresso e specifico richiamo a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale, purché il richiamo consenta l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per le notificazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, l'onere relativo alla dichiarazione o elezione di domicilio non richiede formule sacramentali, ma impone un'indicazione che consenta di individuare senza ambiguità il luogo per le notificazioni.
  • Il richiamo a un precedente domicilio già agli atti è idoneo solo se è espresso, specifico e tale da permettere un'immediata e inequivoca identificazione del dato processuale richiamato.
  • Se il ricorso per cassazione censura una violazione processuale ma la sentenza impugnata e gli atti smentiscono in modo diretto il presupposto fattuale della doglianza, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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