Cassazione Penale, Ordinanza n. 09467/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità per occupazione arbitraria di immobile, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per occupazione arbitraria di un immobile di proprietà IACP. Il primo motivo contestava la sussistenza del reato di cui all'art. 633 c.p., sostenendo, in sostanza, che la condotta non integrasse la fattispecie; la Corte di cassazione lo ha ritenuto meramente reiterativo rispetto alle deduzioni già esaminate in appello e comunque manifestamente infondato, rilevando che anche il subentro sine titulo nell'occupazione integra il reato. Il secondo motivo invocava la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., ma è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva evidenziato la mancanza di allegazioni idonee a comprovare il dedotto stato di necessità.
Norme richiamate
Il reato di invasione di terreni o edifici è ritenuto configurabile anche quando l'agente subentri senza titolo nell'occupazione dell'immobile; non è necessario che la condotta consista nella prima immissione nell'immobile.
La scriminante dello stato di necessità deve essere specificamente allegata e supportata da elementi concreti; in mancanza di tale allegazione il motivo di ricorso è generico.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 633 c.p., integra la fattispecie anche il subentro sine titulo nell'occupazione di un immobile, ove la condotta realizzi comunque l'invasione o il mantenimento abusivo del possesso senza titolo.
- In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare censure già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- La deduzione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. richiede l'allegazione di circostanze specifiche e concrete idonee a dimostrare la ricorrenza della scriminante; la mera prospettazione astratta non è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo sulla scriminante si risolve in una censura generica, priva di un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
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