Cassazione Penale, Sentenza n. 34792/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestando: 1) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare la mancanza di prova dell'incontro tra il ricorrente e Roberto Bono e l'eccessiva valorizzazione della sola indicazione nominale resa dal cugino Antonino; 2) l'errata qualificazione giuridica dei fatti (si sarebbe dovuto applicare l'art.513-bis c.p. e non l'estorsione) perché non vi sarebbe stato danno patrimoniale per la vittima; 3) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art.416-bis, comma 1 c.p., sia sotto il profilo del "metodo mafioso" sia sotto quello della finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione adeguata e coerente sulla sussistenza dei gravi indizi, valorizzando le intercettazioni e il quadro indiziario complessivo (inclusa la caratura criminale del ricorrente e la posizione del cugino). Ha confermato la qualificazione come estorsione tentata (artt.110, 81, 629 c.p. in relazione all'art.628 c.p.) ritenendo corretta anche la valutazione del danno e dell'ingiusto profitto prospettati dall'ordinanza impugnata. Ha, infine, ritenuto correttamente applicata la circostanza aggravante di cui all'art.416-bis, comma 1 c.p., sia sotto il profilo del metodo intimidatorio (anche "silente") sia sotto quello della finalità di agevolazione della cosca. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 629 (estorsione)
La Corte ha ritenuto configurabile il reato di estorsione nella forma tentata rispetto alla condotta contestata, valorizzando la idoneità dell'intimidazione a cagionare un danno economico (esborsi inutilmente sostenuti e perdita di futuri guadagni).
Codice penale, art. 628 (rapina) - richiamato per correlazione
Articolo richiamato nella contestazione con riguardo alla ricostruzione normativa originaria; la Corte ha però in concreto confermato la qualificazione come estorsione tentata.
Codice penale, art. 513-bis (illecita concorrenza con violenza o minaccia)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente.
La Corte ricorda che il reato di illecita concorrenza non assorbe automaticamente l'estorsione; le due fattispecie possono concorrere formalmente se ricorrono i relativi elementi. Pertanto la sola prospettazione dell'art.513-bis non esclude la configurabilità dell'estorsione.
Codice penale, art. 416-bis, comma 1 (aggravante del metodo mafioso)
E' configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito.
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sia per il metodo intimidatorio (anche se "silente") sia per la finalità di agevolare l'associazione, in presenza dell'inserimento del ricorrente nelle dinamiche di cosche note e della strumentalità dell'intervento al rafforzamento dell'influenza criminale.
Codice penale, art. 110 e art. 81 (concorso di persone e responsabilità per il tentativo)
Gli articoli sono stati invocati per inquadrare la responsabilità del ricorrente come concorrente nel reato e per la qualificazione della fattispecie nella forma tentata; la Corte ha ritenuto applicabili tali istituti al caso concreto.
Massime di principio
- In sede di impugnazione in Cassazione contro provvedimenti cautelari il riesame della Corte è limitato: non è consentita una rivalutazione di merito dei fatti, ma solo il controllo della completezza e della coerenza logica della motivazione.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di terzi possono costituire gravame indiziario idoneo se valutate nel loro complesso e in coerenza con altri elementi (contesto, caratura criminale dell'indagato, rapporti familiari), anche in assenza di prova diretta dell'incontro contestato.
- La qualificazione giuridica è rimessa alla valutazione del giudice di merito: la concorrenza tra reati (es. estorsione e illecita concorrenza) è possibile e le fattispecie non si assorbono automaticamente l'una nell'altra quando tutelano beni diversi.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche quando l'intimidazione è implicita o "silente", se il contesto dimostra l'efficacia intimidatrice dell'organizzazione e la finalità di agevolarla.
- La pregressa caratura criminale del soggetto e la sua inserzione in dinamiche associative rilevanti possono rafforzare la valutazione della pericolosità e della sussistenza dell'aggravante mafiosa.
- In difesa, la mera prospettazione di letture alternative delle intercettazioni o degli elementi probatori è spesso insufficiente davanti alla Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento di provvedimenti motivati e coerenti.
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