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Sentenza

Sentenza n. 2694/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 211/2024 pubbl. il 26/07/2024 RG n. 509/2022, del Tribunale di Varese.

Giustizia amministrativa202600644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 211/2024 del Tribunale di Varese, notificata al Ministero il 7 aprile 2025 e passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente, per un importo annuo di 500 euro, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.500 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre o documentare l'avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato anche la procedibilità dell'azione, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Varese. La pretesa è stata ritenuta adeguatamente documentata e l'Amministrazione non ha dimostrato né allegato l'adempimento. Il Ministero è stato ordinato di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, pari a 2.500 euro, detratti eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e provvedere entro i successivi 60 giorni alla determinazione definitiva del dovuto e agli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie in caso di inerzia dell'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'adempimento spontaneo delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando il giudicato sia stato notificato e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato che riconosce somme determinate o determinabili, l'Amministrazione è tenuta a darvi esecuzione; l'inerzia non contestata e non smentita da documentazione di pagamento integra inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso ulteriore per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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