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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15701/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva autorizzato la trasmissione, a spese del detenuto, di un CD-ROM contenente documentazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva inoltre che, al momento del deposito dell'istanza in carcere (16/03/2021), il Direttore dell'istituto avrebbe rifiutato di ricevere il supporto informatico in violazione dell'art. 123 c.1 c.p.p., cagionando un vulnus al diritto di difesa e che il Magistrato di sorveglianza, avendo il ricorrente partecipato all'udienza del 14/04/2021 mediante collegamento a distanza, non avrebbe dovuto porre a suo carico le spese di trasmissione in quanto il luogo di collegamento è equiparato all'aula di udienza.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte ha ritenuto non provata la censura relativa al presunto rifiuto del Direttore di ricevere il CD al momento del deposito (mancanza di riscontri fattuali), pertanto quella parte del ricorso è stata rigettata. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza che aveva posto a carico del detenuto le spese di trasmissione del CD, ritenendo che l'onere economico gravare sul condannato, quando questi partecipa all'udienza da remoto (luogo equiparato all'aula), determinerebbe un peggioramento della sua posizione difensiva rispetto alla presenza fisica; il resto del provvedimento è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 123, comma 1, cod. proc. pen.

    "L'imputato detenuto [...] ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria"

    La norma garantisce il canale formale di ricezione degli atti dal detenuto tramite il direttore dell'istituto; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'affermazione del rifiuto del direttore necessitasse di adeguata prova documentale, non limitandosi a una mera annotazione del ricorrente

  • art. 146-bis, disp. att. cod. proc. pen., comma 5

    "Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza"

    La Corte interpreta l'equiparazione come estensione delle garanzie difensive: modalità di partecipazione a distanza non devono porre il partecipante in condizioni peggiori rispetto alla presenza fisica; pertanto oneri pratici o economici conseguenti alla modalità remota non possono, in linea di principio, aggravare la posizione difensiva del detenuto

  • principi generali sul diritto di difesa

    Il diritto di difesa impone che le modalità tecniche di partecipazione a distanza non compromettano l'effettività delle garanzie; i costi o gli ostacoli tecnici non devono diventare barriere all'esercizio dei diritti processuali

Massime di principio

  • Quando il detenuto partecipa all'udienza in audiovideoconferenza, il luogo del collegamento è equiparato all'aula e quindi non possono essere imposti oneri che lo pongano in condizioni difensive peggiori rispetto alla presenza fisica
  • Denunce di rifiuto del direttore a ricevere documenti ai sensi dell'art. 123 c.1 richiedono adeguata prova fattuale; una mera annotazione del detenuto non è sufficiente per affermare l'illegittimità
  • Se il giudice autorizza la produzione di documenti da remoto, gli eventuali costi di trasmissione non devono gravare sul detenuto quando ciò comporta un peggioramento delle sue garanzie; l'amministrazione penitenziaria o l'ufficio giudiziario devono farsi carico delle spese o trovare modalità alternative
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare ogni rifiuto o ostacolo incontrato in carcere (verbali, note ufficiali del direttore, comunicazioni) per rendere ammissibile la censura in sede di gravame
  • Il giudice può valutare l'ammissibilità e la pertinenza probatoria dei materiali informatici, ma non può trasferire sul detenuto gli oneri che derivano dalla scelta delle modalità di partecipazione imposte dal procedimento

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