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Ordinanza

Ordinanza n. 1022/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione lavoro, n. 1143/2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione lavoro, n. 1143 del 22 giugno 2021. Tale sentenza aveva disapplicato la disciplina interna utilizzata dall’amministrazione scolastica per la ricostruzione della carriera, ritenendola contrastante con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Il giudice del lavoro aveva quindi riconosciuto integralmente, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità maturata in tutti i servizi prestati con contratti a termine, ordinando al Ministero di ricostruire la carriera, inquadrare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente sin dal 25 settembre 2000, corrispondere le differenze retributive, con il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e versare all’INPS le differenze contributive nei limiti della prescrizione. Nel giudizio di ottemperanza il Ministero ha prodotto una nota del MEF attestante il superamento del controllo preventivo di regolarità contabile relativo a un provvedimento del 29 giugno 2023, sostenendo di avere dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha però dichiarato che non era stato effettuato alcun pagamento.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Rilevata la necessità di verificare in concreto se e in quale misura la sentenza sia stata eseguita, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione. Il Ministero dovrà depositare, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla previa comunicazione dell’ordinanza, una relazione sullo stato degli adempimenti compiuti, sugli adempimenti ancora necessari e sulla tempistica prevista per il completo adempimento, comprendendo la liquidazione delle somme spettanti al ricorrente. Il Collegio si è riservato la nomina di un commissario ad acta e l’addebito delle spese di lite. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la richiesta e l’acquisizione di elementi istruttori necessari alla verifica dell’adempimento del titolo giudiziale.

  • clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La sentenza del Tribunale di Castrovillari ha disapplicato la disciplina interna applicata dall’amministrazione scolastica in quanto contrastante con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

    Il titolo posto in esecuzione aveva riconosciuto il diritto al computo integrale dell’anzianità maturata mediante tutti i contratti a termine, ai fini della ricostruzione della carriera, del trattamento economico e degli obblighi contributivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione prodotta dall’amministrazione dimostra eventualmente l’adozione di atti esecutivi ma il ricorrente contesta l’effettivo pagamento o la completezza dell’adempimento, il giudice può disporre un’apposita relazione istruttoria per accertare lo stato di esecuzione del titolo.
  • La verifica dell’ottemperanza deve riguardare non soltanto l’adozione formale di un provvedimento amministrativo, ma anche l’esecuzione concreta e integrale delle statuizioni contenute nel titolo, comprese le obbligazioni pecuniarie e contributive.
  • La relazione istruttoria richiesta all’amministrazione deve indicare gli adempimenti già compiuti, quelli ancora necessari e la tempistica prevista per il completo adempimento, inclusa la liquidazione delle somme dovute.
  • In caso di persistente mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può riservarsi la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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