Cassazione Civile, Ordinanza n. 27523/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
La controversia
La controversia nasce dal contratto d’appalto stipulato il 4 gennaio 2008 per la realizzazione di vasche di accumulo. Con deliberazione del 19 maggio 2009, la stazione appaltante ne dispose la risoluzione ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 163/2006. L’appaltatore contestò la risoluzione e domandò, tra l’altro, il pagamento di euro 788.929,10 per lavori eseguiti e danni, oppure, in subordine, euro 450.000 a titolo di arricchimento senza causa. Separatamente, la stazione appaltante escusse la polizza fideiussoria definitiva, per un massimale di euro 1.409.497,69, e ottenne un decreto ingiuntivo contro la compagnia garante. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Taranto dichiarò legittima la risoluzione, riconobbe all’appaltatore euro 197.904,22 per i lavori eseguiti e revocò il decreto ingiuntivo perché non erano stati allegati né provati i danni conseguenti all’inadempimento. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 301/2024 dell’11 settembre 2024, rigettò gli appelli della stazione appaltante e dell’appaltatore: qualificò la polizza come contratto autonomo di garanzia, ma ritenne comunque necessaria la prova dei danni; confermò inoltre la legittimità della risoluzione per ritardo imputabile all’appaltatore. In Cassazione, il ricorrente principale ha dedotto, con il primo motivo, che l’escussione della garanzia autonoma non poteva essere subordinata alla prova preventiva del danno; con il secondo, l’inammissibilità dell’intervento dell’appaltatore nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, per estraneità delle questioni relative all’appalto rispetto al rapporto di garanzia. L’appaltatore ha proposto ricorso incidentale condizionato: con il primo motivo ha contestato la legittimità della risoluzione, l’imputabilità del ritardo e il rigetto delle domande risarcitorie, denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali; con il secondo ha contestato la qualificazione della polizza come garanzia autonoma, sostenendo che la garanzia ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 coprisse soltanto i danni effettivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale: una volta accertato l’inadempimento cui la garanzia autonoma è collegata, l’escussione a semplice richiesta non può essere subordinata all’allegazione e alla prova preventiva dell’entità del danno. La quantificazione definitiva del pregiudizio appartiene al rapporto tra stazione appaltante e appaltatore e può essere regolata nelle rispettive sedi; l’eventuale eccedenza rispetto al danno effettivo può essere fatta valere dal debitore principale nei confronti del beneficiario, dopo la rivalsa del garante. Ha rigettato il secondo motivo principale: l’intervento dell’appaltatore era collegato all’oggetto della controversia, poiché l’opposizione riguardava anche l’accertamento dell’inadempimento dell’appaltatore e la garante aveva chiesto in via subordinata il rimborso delle somme eventualmente pagate. Ha rigettato il primo motivo incidentale, dichiarando inammissibili le censure dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle consulenze tecniche e infondata la censura motivazionale, avendo la Corte d’appello esaminato le questioni rilevanti con motivazione ampia e coerente. Ha rigettato anche il secondo motivo incidentale, confermando che il pagamento a semplice richiesta entro quindici giorni e l’autonomia della prestazione del garante giustificavano la qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia; la delimitazione del rischio ai danni da inadempimento non ne mutava la natura. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, d.lgs. n. 163/2006
La distinzione risulta ulteriormente confermata dalla disciplina dell'art. 113, secondo comma, d.lgs. n. 163/2006, che impone alla cauzione definitiva di prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Un meccanismo di pagamento entro un termine così ristretto ictu oculi non è coerente con l'allegazione, la verifica e la prova delle singole voci di danno.
La previsione di operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta è incompatibile con la necessità di allegare, verificare e provare preventivamente le singole voci di danno; la garanzia autonoma opera senza che tale accertamento sia condizione dell’escussione.
art. 113, comma 5, d.lgs. n. 163/2006
Tale asserto è stato dedotto dall'art. 113, quinto comma, del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 1 della polizza, per cui la garanzia aveva ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto. Il ragionamento non è conforme ai principi che governano il contratto autonomo di garanzia.
La previsione che la garanzia copra i danni da inadempimento individua il rischio garantito, ma non comporta che il beneficiario debba provare preventivamente il danno per ottenere il pagamento in forza di una garanzia autonoma.
Costituisce principio consolidato che, nell'intervento autonomo disciplinato dall'art. 105 c.p.c., il terzo esercita un diritto proprio relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum e alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo addotto nel processo a fondamento della domanda originaria. Né è richiesta l'identità o la comunanza della causa petendi tra l'azione esercitata dall'interveniente e quella proposta dall'attore, onde la diversità dei rapporti addotti in giudizio non costituisce elemento decisivo per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo invece sufficiente che la domanda del terzo presenti una connessione o un collegamento con quelle già introdotte in causa tali da giustificare il simultaneus processus.
L’intervento autonomo è ammissibile quando il diritto fatto valere dal terzo è connesso o collegato alle domande già proposte in misura tale da giustificare la trattazione congiunta; non è necessaria l’identità della causa petendi e la diversità dei rapporti dedotti non è, da sola, ostativa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Risulta invece infondata la denuncia di vizio motivazionale, dato che la Corte territoriale ha fornito una motivazione ampia, coerente e priva del vizi rilevanti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come interpretato da Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053 e dalla tutela costituzionale dell’art. 111/6 Cost. che riverbera sull'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,.
La censura motivazionale è infondata quando la decisione di merito presenta una motivazione ampia e coerente e non ricorre un vizio rilevante secondo i limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 113 d.lgs. n. 163/2006
Le peculiarità della cauzione definitiva disciplinata dall'art. 113 d.lgs. n. 163/2006 non incidono sulla qualificazione del rapporto, ma concernono esclusivamente la funzione economica della garanzia e i rapporti sostanziali tra beneficiario, garante e debitore principale.
La disciplina speciale della cauzione definitiva attiene alla funzione economica della garanzia e ai rapporti tra i soggetti coinvolti, ma non impedisce di qualificare la polizza come contratto autonomo di garanzia quando le sue caratteristiche negoziali lo giustificano.
art. 136 d.lgs. n. 163/2006
Nel caso in esame, la risoluzione del contratto per grave ritardo imputabile all'appaltatore è stata ritenuta legittima tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d'appello.
La Corte considera legittima la risoluzione disposta ai sensi dell’art. 136 quando il grave ritardo nell’esecuzione dell’opera è imputabile all’appaltatore; tale inadempimento costituisce anche il presupposto dell’escussione della garanzia autonoma collegata.
Massime di principio
- Nella garanzia autonoma a semplice richiesta, una volta verificatosi l’inadempimento cui la garanzia è collegata, il beneficiario può escuterla senza allegare e provare preventivamente l’entità del danno: tale prova attiene al rapporto garantito, non all’operatività del rapporto di garanzia.
- La previsione contrattuale che individua nei danni da inadempimento il rischio coperto descrive la funzione indennitaria della prestazione, ma non subordina il pagamento della garanzia autonoma alla preventiva liquidazione del danno.
- La garanzia a prima richiesta e la cauzione definitiva possono svolgere una funzione equivalente di disponibilità tempestiva delle somme, ma l’eventuale limite del pregiudizio effettivo attiene alla definitiva regolazione del credito tra beneficiario e appaltatore, non alla condizione di escussione della garanzia autonoma. L’eventuale eccedenza può essere fatta valere nei rapporti successivi tra debitore principale e beneficiario.
- L’intervento autonomo del terzo è ammissibile quando la domanda presenta una connessione o un collegamento con l’oggetto delle domande già introdotte, sufficiente a giustificare la trattazione congiunta; non occorre l’identità della causa petendi e la diversità dei rapporti sostanziali non è, da sola, decisiva.
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