Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01333/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore di una persona fisica nei confronti di una società telefonica per euro 2.694,80 oltre accessori e spese. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza d’appello. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno depositato un verbale di conciliazione sindacale del 23 giugno 2020, dal quale risulta la definizione transattiva della lite e la previsione della compensazione integrale delle restanti spese legali. La ricorrente ha quindi chiesto, in sostanza, che fosse preso atto dell’intervenuta definizione negoziale della controversia.

La decisione

La Corte ha rilevato che, essendo intervenuto un accordo conciliativo successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la regolamentazione pattizia ha sostituito quella contenuta nella sentenza impugnata, che è stata così travolta e caducata. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, anche quanto alle spese, perché le parti avevano pattuito l’integrale compensazione delle "restanti spese legali". Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale sanzione opera solo quando il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile o improcedibile, non anche quando il giudizio si chiuda con cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, poiché il nuovo assetto pattizio sostituisce la regolamentazione risultante dalla sentenza impugnata.
  • La cessazione della materia del contendere determina il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, che resta travolta dalla sopravvenuta definizione negoziale della lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi in cui il ricorso per cassazione sia respinto nel merito, dichiarato inammissibile o improcedibile; non opera quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo tra le parti.
  • Quando le parti prevedono in sede conciliativa la compensazione integrale delle spese residue, la Corte può prendere atto della cessazione della controversia anche sul punto delle spese.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.