Ordinanza n. 6481/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: di 2 sentenze rese dai -OMISSIS-, sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € -OMISSIS- comprensivi di spese ed oneri di legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso definitivamente sull'ammissibilità o sul merito dell'azione di ottemperanza. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione rilevata d'ufficio, concernente la possibile carenza di connessione oggettiva e la conseguente inammissibilità almeno parziale del ricorso, e ha rinviato la trattazione al 14 ottobre 2026. Non risultano adottate misure esecutive né una regolazione delle spese.
Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del giudice ordinario recanti condanna al pagamento delle spese legali distratte in favore del ricorrente
Esito
La controversia
È stata proposta azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di due sentenze rese da due diversi Tribunali, Sezione Lavoro e Previdenza, che avevano condannato l'amministrazione al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore del difensore, per un importo complessivo indicato negli atti. Il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità, almeno parziale, poiché non sussisterebbe connessione oggettiva tra le due domande di ottemperanza: le sentenze da eseguire provengono da due Tribunali diversi e soltanto uno di essi rientrerebbe nella competenza del TAR Lazio.
Norme richiamate
solleva ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di cui in narrativa
Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio, assegnando il contraddittorio prima della decisione; nel caso concreto la questione riguarda la possibile inammissibilità, almeno parziale, per difetto di connessione oggettiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un ricorso di ottemperanza cumula la richiesta di esecuzione di più sentenze, la mancanza di connessione oggettiva tra i titoli esecutivi può determinare l'inammissibilità, almeno parziale, della domanda cumulativa.
- Nel giudizio amministrativo, se il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità non previamente sottoposta al contraddittorio, deve instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definire la controversia.
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