Cassazione Penale, Sentenza n. 12454/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Ancona che aveva condannato OUSMANE per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.; il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) rispetto al reato di cui all'art. 474 c.p., lamentando che la Corte territoriale ha utilizzato i "precedenti" e la genericità dell'essere "già noto alle Forze dell'Ordine" senza verificare gli elementi di fatto sottostanti le segnalazioni. La difesa chiede inoltre che la valutazione dell'art. 131-bis sia estesa anche al reato di ricettazione (art. 648 c.p.) alla luce della pronuncia della Corte costituzionale che ha reso possibile l'applicazione dell'istituto alla ipotesi lieve di ricettazione.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che i precedenti di polizia possono essere ostativi alla concessione del beneficio della particolare tenuità solo se il giudice verifica gli elementi fattuali sottesi alle segnalazioni (esiti, iscrizione nel registro delle notizie di reato, avvio di procedimento) e valuta le eventuali allegazioni difensive. Ha censurato l'uso generico, operato dalla Corte territoriale, del fatto che l'imputato fosse "già noto alle Forze dell'Ordine" senza adeguata verifica. Ha altresì precisato che la riconosciuta continuazione tra reati non esclude automaticamente l'applicabilità dell'art. 131-bis, salvo che la pluralità di reati dimostri concretamente una delle condizioni ostative previste dalla norma. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis e ha rinviato alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto, estendendo la valutazione anche al reato di ricettazione alla luce della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale (Corte cost. n.156/2020).
Norme richiamate
Disposizione sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha richiamato che l'applicazione richiede una valutazione concreta sulla gravità del fatto, l'abitualità e le condizioni tassative previste; non può essere esclusa o negata sulla base di generici riferimenti ai precedenti senza verifica degli elementi di fatto.
Reato per il quale il ricorrente aveva chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis; la Corte ha disposto la nuova valutazione sul punto da parte della Corte d'Appello di rinvio.
Reato di ricettazione: la Corte ha disposto che la valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis vada estesa anche a questa fattispecie nella sua "ipotesi lieve", considerando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che ha reso possibile l'applicazione dell'istituto in tale ambito.
Corte costituzionale, n. 156 del 21/07/2020
Declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis c.p. che ha rimosso la preclusione dell'applicazione della particolare tenuità per talune ipotesi di reati come l'ipotesi lieve di ricettazione, rendendo possibile la valutazione del beneficio anche per l'art. 648 c.p.
Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021 (Sanfilippo)
«in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento»
Giurisprudenza che richiede al giudice la verifica puntuale dei "precedenti" e degli esiti procedimentali prima di ritenere sussistente un'abitualità ostativa all'art. 131-bis; la Corte di legittimità ha qui ribadito e applicato questo principio.
Sezioni Unite della Suprema Corte (informazione provvisoria 27/01/2022)
Chiarimento secondo cui la pluralità di reati riuniti nella continuazione non esclude di per sé la particolare tenuità ex art. 131-bis: la continuazione può essere ostativa solo se, concretamente, integra le condizioni che la norma richiede per escludere la particolare tenuità o per qualificare il comportamento come abituale.
Massime di principio
- I "precedenti di polizia" non possono essere assunti automaticamente come prova di abitualità: il giudice deve verificare gli elementi fattuali sottostanti (iscrizione nel registro delle notizie di reato, avvio di procedimento, esiti) e considerare le eventuali spiegazioni difensive.
- La generica affermazione che l'imputato era "già noto alle Forze dell'Ordine" non è sufficiente a escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis.
- La riconoscenza della continuazione fra più reati non preclude automaticamente l'esclusione della punibilità per particolare tenuità: occorre valutare se la pluralità dei reati, nella concreta fattispecie, dimostri una delle condizioni ostative previste dall'art. 131-bis.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.156/2020, l'art. 131-bis può essere applicato anche in relazione all'"ipotesi lieve" di reati come la ricettazione (art. 648 c.p.), quando ricorrano le condizioni normative.
- Se il giudice di merito omette accertamenti necessari o basa la decisione su affermazioni generiche, la Cassazione può annullare la decisione e rinviare per una nuova valutazione sull'applicabilità dell'art. 131-bis.
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