Cassazione Penale, Sentenza n. 16239/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi erano relativi a pendenze processuali con riferimento alla sentenza/ordinanza del Tribunale di Ancona e alla annotazione negli atti. Nel fascicolo e nel verbale dell'udienza del 18/10/2021 risultava un errore materiale nella trascrizione del nome del ricorrente "Francesco CERESANI" trascritto erroneamente come "Francesco CERASANI". Tale incongruenza contrastava con l'intestazione della sentenza impugnata, i verbali dinanzi al Tribunale di Ancona, il ricorso e la nota di trasmissione della cancelleria.
La decisione
La Corte ha ritenuto trattarsi di evidente errore materiale e, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., ha disposto la correzione del frontespizio del fascicolo, nonché del ruolo e del verbale dell'udienza del 18/10/2021, con l'annotazione sull'originale della sentenza. Ha escluso che l'errore determinasse nullità o modifiche essenziali dell'atto; pertanto è stata effettuata la rettifica da "Cerasani Francesco" a "Ceresani Francesco" e la cancelleria è stata incaricata delle annotazioni.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come autorizzazione a correggere errori materiali o di trascrizione presenti negli atti processuali quando tali correzioni non incidono sulla sostanza del provvedimento né ne determinano nullità; la correzione può essere disposta dalla Corte e annotata sulla documentazione originale.
Massime di principio
- Gli errori materiali (es. trascrizione errata del cognome) che non incidono sul contenuto sostanziale del provvedimento possono essere corretti ex art. 130 c.p.p.
- La correzione può riguardare frontespizi, ruoli e verbali e non determina automaticamente la nullità degli atti se la rettifica elimina una mera inesattezza formale.
- È utile verificare la documentazione comparativa (sentenza impugnata, verbali di udienza, ricorso, note di cancelleria) per dimostrare l'errore materiale e consentire la rettifica.
- La cancelleria deve annotare la rettifica sull'originale e le correzioni possono essere disposte d'ufficio o su segnalazione, senza necessità di riaprire il merito del procedimento.
- In presenza di omissioni o inesattezze che possano invece incidere sui diritti delle parti o sul contenuto sostanziale dell'atto, non è applicabile la mera correzione materiale e occorre procedere con strumenti processuali diversi.
Testo integrale
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