Cassazione Civile, Ordinanza n. 00544/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dal doppio percorso impugnatorio seguito da una società in crisi: da un lato il tribunale aveva rigettato la domanda di omologazione del concordato semplificato liquidatorio; dall’altro aveva aperto la liquidazione giudiziale. La corte d’appello aveva accolto il reclamo della società, ritenendo errato il diniego di omologa e disponendo un nuovo esame dell’istanza da parte del tribunale, anche in ragione della presenza di due immobili di proprietà dell’amministratore messi a disposizione nella proposta. La curatela della liquidazione giudiziale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato/ne bis in idem ex art. 324 c.p.c., sostenendo che la questione sull’accesso al concordato semplificato fosse già stata definita con precedente declaratoria di improcedibilità del reclamo; 2) falsa applicazione dell’art. 25-sexies CCII, assumendo che il concordato semplificato presupponga una crisi reversibile e un effettivo risanamento, da verificare ai fini dell’accesso; 3) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la corte d’appello non poteva limitarsi a rinviare la valutazione al primo giudice, perché nel reclamo non è previsto un rinvio di tal genere e il giudice d’appello avrebbe dovuto decidere direttamente sui presupposti dell’omologa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo. Ha escluso la violazione del giudicato perché il precedente provvedimento di improcedibilità del reclamo non aveva contenuto una decisione di merito sulla domanda di concordato semplificato, sicché non si è verificato alcun ne bis in idem. Ha inoltre chiarito che il concordato semplificato liquidatorio ex art. 25-sexies CCII non presuppone una crisi reversibile, ma si colloca proprio quando le trattative non hanno consentito soluzioni idonee al superamento della crisi, essendo decisiva la comparazione tra la proposta e la liquidazione giudiziale sotto il profilo della migliore soddisfazione dei creditori. È stato invece accolto il terzo motivo: fuori dall’ipotesi di nullità o inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, il giudice del reclamo non può rinviare la causa al primo giudice, ma deve valutare direttamente i presupposti dell’accesso al concordato semplificato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato per sostenere il giudicato interno e il divieto di riesame della medesima questione; la Corte ne esclude la violazione perché il precedente provvedimento era solo dichiarativo di improcedibilità e non di merito.
la Corte afferma che il concordato semplificato liquidatorio non presuppone una crisi reversibile, ma opera quando le trattative non hanno dato esito positivo e non sono praticabili soluzioni di risanamento; la scelta tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale dipende dalla migliore soddisfazione dei creditori.
richiamato per descrivere la composizione negoziata della crisi e il presupposto dell'attivazione dell'imprenditore quando sia ragionevolmente perseguibile il risanamento.
richiamato quale snodo procedurale che consente, in difetto di soluzioni idonee al superamento della crisi, la domanda di concordato semplificato.
la Corte lo richiama per affermare che il giudice del reclamo può rimettere la causa al primo giudice solo in caso di inesistenza o nullità della notificazione del ricorso introduttivo; fuori da tale ipotesi deve decidere nel merito.
menzionato solo in relazione al deposito delle memorie nel giudizio di legittimità.
richiamato in via analogica nella giurisprudenza citata sul rapporto tra reclamo e fallimento.
artt. 162, ult. comma, e 183, ult. comma, l.fall.
richiamati per il principio secondo cui, quando alla pronuncia sul concordato si accompagna la dichiarazione di fallimento, il reclamo è unico e investe entrambi i provvedimenti.
Massime di principio
- Il giudicato o il ne bis in idem non si formano se il precedente provvedimento ha avuto natura meramente processuale e non ha inciso nel merito sulla domanda sostanziale successivamente riesaminata.
- Il concordato semplificato liquidatorio non richiede la dimostrazione di una crisi reversibile o di un risanamento effettivo: esso si colloca, al contrario, nella fase in cui le trattative non hanno consentito soluzioni di superamento della crisi.
- Nel valutare l’accesso al concordato semplificato, il parametro centrale non è la natura reversibile o irreversibile dell’insolvenza, ma la comparazione tra la proposta e la liquidazione giudiziale in termini di migliore soddisfazione dei creditori.
- Nel giudizio di reclamo avverso provvedimenti sulla crisi d’impresa, il giudice d’appello non può rimettere automaticamente la causa al primo giudice, salvo il caso eccezionale di inesistenza o nullità della notificazione del ricorso introduttivo; in mancanza, deve decidere direttamente sui presupposti sostanziali.
- Quando il precedente provvedimento di improcedibilità non ha esaminato il merito, la riproposizione delle censure nel diverso giudizio conseguente non viola il principio del ne bis in idem.
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