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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16819/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, deducendo: 1) violazione di legge sulla qualificazione e sussistenza delle condotte contestate ai capi A) e B), ma tale questione non era stata devoluta con l'appello; 2) violazione di legge sulla qualificazione e sussistenza della condotta di cui al capo C), sostenendo che l'alterazione non avrebbe inciso sull'organizzazione del lavoro perché successiva alla prestazione lavorativa e, quindi, non integrerebbe il reato contestato; 3) vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e sull'omessa motivazione circa la liquidazione del danno in favore della parte civile Comune di Milano. Con motivi aggiunti il difensore ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 192 c.p.p. per non aver la Corte territoriale riconosciuto l'unitarietà dell'azione materiale e per non aver qualificato l'accesso abusivo al sistema informatico come mera modalità esecutiva dell'ulteriore reato di cui all'art. 640-ter c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e anche i motivi aggiunti. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché prospettato per la prima volta in cassazione su questione non devoluta in appello, in applicazione dell'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato: per il reato contestato al capo C) è sufficiente la falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente pubblico mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente, senza che sia richiesto un danno patrimoniale; se il danno si verifica, il reato può concorrere con la truffa informatica, in conformità alla clausola di riserva dell'art. 55-quinquies. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché le attenuanti generiche erano già state riconosciute nella massima estensione e la liquidazione equitativa del danno in favore del Comune era sorretta da motivazione di fatto non censurabile in cassazione. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Con la declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    non è deducibile per la prima volta in cassazione una questione non devoluta con l'appello

  • art. 55-quinquies

    fermo quanto previsto dal codice penale

    la clausola di riserva consente il concorso del reato di falsa attestazione della presenza in servizio con altri reati previsti dal codice penale, tra cui la truffa informatica

  • art. 640-ter c.p.

    la condotta informatica fraudolenta che procura un ingiusto profitto con altrui danno può concorrere con la falsa attestazione della presenza in servizio

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche risultano già concesse nella massima estensione, sicché la censura è infondata

  • art. 192 c.p.p.

    non emerge una violazione decisiva quando la censura mira a contestare un apprezzamento di fatto congruamente motivato sulla unitarietà dell'azione e sulla qualificazione delle condotte

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi

  • art. 3 Cost.

    richiamato indirettamente tramite la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 sul regime sanzionatorio dell'inammissibilità

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    legittima la conseguenza sanzionatoria connessa alla declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni di diritto o di fatto non previamente devolute con l'appello, salvo i limiti previsti dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • La falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente pubblico integra un reato di mera condotta: ai fini della consumazione non è necessario un danno patrimoniale o un'incidenza sull'organizzazione del lavoro.
  • Quando alla falsa attestazione si accompagni un'ulteriore condotta fraudolenta che procura un ingiusto profitto con altrui danno, il reato può concorrere con la truffa informatica, in forza della clausola di riserva che fa salvo quanto previsto dal codice penale.
  • Le attenuanti generiche, se già concesse nella massima estensione, non possono essere utilmente censurate come omesse o insufficienti senza specifica base testuale e motivazionale.
  • La liquidazione equitativa del danno civile, se sorretta da un accertamento di fatto logicamente motivato, è insindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
  • I motivi nuovi nel ricorso per cassazione sono inammissibili quando l'inammissibilità si estende all'impugnazione originaria ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFrode informaticaAccesso abusivo
RamiProcesso penaleReati informatici
IstitutiInutilizzabilità della prova

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