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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27032/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia origina da una lite ereditaria tra fratelli e altri familiari avente ad oggetto la lesione della quota di legittima di uno dei coeredi, dedotta in ragione sia delle disposizioni testamentarie del padre sia di attribuzioni in vita ritenute donative o simulate. Nel corso del primo grado era stata accertata come donazione indiretta una compravendita stipulata dai genitori con riserva di usufrutto a favore di un figlio e della moglie di lui, con riduzione nei limiti necessari a reintegrare la legittima dell'altro fratello; il giudizio era poi proseguito con lo scioglimento della comunione ereditaria e con la formazione dei lotti. In appello, alcuni eredi avevano impugnato la decisione del Tribunale chiedendo la riforma anche della sentenza non definitiva, ma la Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse stato proposto appello contro tale sentenza non definitiva e aveva quindi dichiarato inammissibili i motivi diretti a censurarla. Con il ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 112, 340 e 347 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse dato rilievo soltanto al dato formale dell'atto di appello e non al suo contenuto sostanziale, dal quale emergeva chiaramente l'impugnazione anche della sentenza non definitiva; con il secondo motivo hanno contestato che la produzione di copia semplice della sentenza non definitiva potesse fondare una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'appello dovesse essere interpretato in modo sostanziale e non meramente letterale: poiché la riserva di appello era stata effettuata e i motivi erano inequivocabilmente diretti anche contro la sentenza non definitiva, l'impugnazione doveva considerarsi proposta avverso entrambe le decisioni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, affinché esamini tutti i motivi di appello proposti contro la sentenza non definitiva e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte lo richiama come norma violata per avere il giudice d'appello omesso di considerare il contenuto sostanziale dell'impugnazione e la riserva di appello già formulata.

  • art. 340 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla disciplina dell'impugnazione della sentenza non definitiva e alla necessità di valorizzare la concreta volontà di impugnare anche tale decisione.

  • art. 347, comma 2, c.p.c.

    È evocato dai ricorrenti per contestare la tesi secondo cui la produzione di copia semplice della sentenza non definitiva potesse incidere sull'ammissibilità dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro formale del ricorso per cassazione per denunciare nullità processuali e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Indicato soltanto per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato soltanto per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiamato dal controricorrente nell'eccezione di inammissibilità del ricorso, eccezione respinta dalla Corte.

  • art. 360-bis c.p.c.

    È richiamato dal controricorrente nell'eccezione di inammissibilità del ricorso, eccezione respinta dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando la parte abbia formulato riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, l'appello contro la sentenza definitiva deve essere interpretato in modo sostanziale: se i motivi di gravame investono inequivocabilmente anche la decisione non definitiva, l'impugnazione va considerata diretta contro entrambe, anche in presenza di formulazioni letterali imprecise o limitative.
  • Il dato formale dell'atto di appello non può prevalere, da solo, sul contenuto complessivo delle censure quando da quest'ultimo emerga in modo univoco la volontà di contestare anche la sentenza non definitiva; un errore materiale nella formulazione dell'oggetto dell'impugnazione non può trasformarsi in causa di inammissibilità.
  • La produzione di una copia semplice della sentenza non definitiva non costituisce, di per sé, causa di improcedibilità o inammissibilità dell'appello, se non risulta che essa sia l'unico elemento decisivo posto a fondamento della decisione di rito.
  • In materia di impugnazioni, il giudice deve privilegiare un'interpretazione non eccessivamente formalistica, coerente con il diritto della parte a ottenere l'esame effettivo della causa nel merito quando la volontà impugnatoria sia chiaramente desumibile dall'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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