Cassazione Civile, Ordinanza n. 01071/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e, in via conseguenziale, del socio illimitatamente responsabile. La creditrice istante aveva chiesto il fallimento sulla base di un credito per indennità di occupazione dell'immobile nel quale era stata esercitata un'azienda alberghiera concessa in affitto alla società, contratto poi risolto. La corte d'appello, respinto il reclamo della società, aveva invece accolto il reclamo del socio, revocandone il fallimento per mancata notifica del rinvio d'ufficio dell'udienza prefallimentare. Il fallimento ricorrente in Cassazione ha dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 15 l. fall., sostenendo che il socio aveva ricevuto personalmente la notifica del ricorso e, quale legale rappresentante della società, era già a conoscenza del rinvio dell'udienza; inoltre la società era già ritualmente costituita, sicché non era necessaria ulteriore integrazione del contraddittorio nei confronti del socio; 2) violazione dell'art. 354 c.p.c. e dell'art. 15 l. fall., perché la corte territoriale non avrebbe potuto limitarsi a revocare il fallimento del socio, dovendo rimettere gli atti al primo giudice. La società fallita, con ricorso incidentale, ha dedotto: a) difetto di legittimazione attiva della creditrice istante, per asserita mancanza di accertamento definitivo del credito e per intervenuta compensazione con un controcredito da lavori svolti; b) ne bis in idem, per il rigetto di una precedente istanza di fallimento proposta dalla stessa creditrice; c) insussistenza dello stato di insolvenza, lamentando che la corte aveva valorizzato solo l'inattività e non il quadro patrimoniale complessivo, che sarebbe stato sostanzialmente in equilibrio o attivo; d) violazione dell'art. 96 c.p.c. per mancata condanna della creditrice per abuso del processo fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del fallimento, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che aveva deciso autonomamente sul reclamo del socio illimitatamente responsabile, e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese. Ha rigettato il ricorso incidentale della società fallita. In particolare, ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale: il socio era stato personalmente notificato e, quale legale rappresentante della società già costituita, era pienamente edotto del rinvio dell'udienza, sicché non era necessaria una ulteriore comunicazione; inoltre, la costituzione della società in persona del socio escludeva la necessità di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo, ma comunque fondato nel principio, poiché in caso di revoca del fallimento non preclusiva di una rinnovazione della dichiarazione il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Sul ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibile il primo e il terzo motivo perché sollecitavano una rivalutazione del merito e non indicavano specificamente i fatti decisivi trascurati; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché i provvedimenti di rigetto dell'istanza di fallimento non sono idonei a formare giudicato e, comunque, la seconda istanza era basata su un sopravvenuto titolo giudiziale di risoluzione del contratto; ha considerato assorbito il quarto motivo.
Norme richiamate
La rituale notifica del ricorso e la piena conoscenza del rinvio possono rendere superflua una ulteriore comunicazione dell'udienza; la questione va letta anche alla luce del raggiungimento dello scopo e della regolare costituzione della parte.
Se la revoca del fallimento non esclude la possibilità di una nuova dichiarazione, il giudice del reclamo non può limitarsi a revocare il fallimento ma deve rimettere gli atti al primo giudice per la rinnovazione del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito senza specifica indicazione dei fatti decisivi asseritamente omessi.
art. 1, comma 2, lett. c), l.fall.
Ai fini della verifica della fallibilità rilevano anche i crediti contestati, in quanto dato oggettivo non dipendente dall'atteggiamento soggettivo del debitore.
Lo stato di insolvenza deve essere accertato sulla base di un complessivo quadro di incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, non solo sulla mera inattività dell'impresa.
La domanda di condanna per abuso del processo resta assorbita quando vengono rigettati i motivi che la sorreggevano.
Nel processo con pluralità di parti, il ricorso successivo va proposto nella forma incidentale.
Il ricorso successivo, se tempestivo, può essere riunito al principale.
Il secondo ricorso contro la stessa sentenza, in presenza di un primo ricorso già notificato, deve essere trattato come ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, la mancata comunicazione di un rinvio d'ufficio non determina nullità quando la parte interessata era già ritualment e costituita e comunque pienamente edotta della data di udienza per effetto della precedente notificazione e della sua qualità di rappresentante della società.
- La costituzione in giudizio della società per il tramite del soggetto che è anche socio illimitatamente responsabile può escludere la necessità di un'ulteriore integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, per raggiungimento dello scopo.
- In caso di revoca del fallimento che non impedisca la rinnovazione della dichiarazione, il giudice del reclamo deve rimettere gli atti al tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c., non potendo revocare definitivamente il fallimento in sede di reclamo.
- Ai fini della fallibilità, assumono rilievo anche i crediti contestati, e la loro considerazione non dipende dall'opinione soggettiva del debitore sulla loro esistenza.
- La censura sullo stato di insolvenza è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito senza un puntuale confronto con gli accertamenti compiuti dal giudice di merito e senza specifica indicazione dei fatti decisivi trascurati.
- I provvedimenti di rigetto di una precedente istanza di fallimento non producono giudicato e non impediscono la proposizione di una nuova istanza fondata su fatti o titoli sopravvenuti.
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