Cassazione Civile, Ordinanza n. 10231/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, nello stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa, di un credito di euro 171.000 dedotto da una persona fisica. Il credito era fondato su una serie di contratti di adesione a un fondo di solidarietà e su una scrittura privata con cui il ricorrente sosteneva di aver prenotato e acquistato un appartamento con posto auto, avendo corrisposto integralmente il prezzo mediante quote di investimento e versamenti bancari. Il Tribunale di Tivoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo non provata la data certa dei documenti posti a base del credito, non sufficientemente dimostrato il pagamento del prezzo e non provato il trasferimento alla società cooperativa della posizione contrattuale originariamente riferita ad altra associazione culturale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe ignorato la documentazione prodotta e avrebbe erroneamente escluso la prova della data certa dei contratti e dell’esistenza stessa del credito; ha anche censurato il diniego dell’ordine di esibizione e la valutazione della prova documentale e testimoniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. In particolare, la verifica della data certa ex art. 2704 c.c., la valutazione degli elementi da cui desumere l’anteriorità dei documenti, la rilevanza degli estratti bancari e l’accertamento del trasferimento della posizione contrattuale costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Anche la doglianza sull’ordine di esibizione è stata ritenuta inammissibile, poiché il relativo provvedimento è discrezionale e non sindacabile in cassazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La data certa della scrittura privata non autenticata verso i terzi può risultare anche da un fatto ulteriore, ma la relativa prova richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; non è consentito desumerla da documenti che, a loro volta, siano privi di data certa e quindi non opponibili alla procedura.
La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece il giudice valuta le prove e ritiene non assolto l'onere, la censura riguarda l'apprezzamento del materiale istruttorio e non la ripartizione dell'onere probatorio.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai limiti di legge; non basta lamentare una diversa lettura delle prove prodotte.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno, o viceversa disattende prove legali; non è ammesso censurare il mero dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.
L'ordine di esibizione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, ha natura residuale e non è sindacabile in cassazione; non deve essere motivato il mancato esercizio del potere.
Richiamato insieme all'art. 210 c.p.c. quale base dei poteri istruttori del giudice, subordinati alla necessità e residualità dell'ordine di esibizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è utilizzabile per convertire in violazione di legge una contestazione che riguarda in realtà la valutazione dei fatti e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso concreto sarebbe stato l'eventuale vizio sindacabile, ma non è stato neppure prospettato dal ricorrente.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del presidente nella procedura di definizione anticipata; ciò ha rilievo anche ai fini della condanna per abuso del processo.
È la norma richiamata per il deposito delle memorie delle parti nella fase camerale.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo che la mancata adesione alla proposta di definizione anticipata, confermata poi nella decisione, integri una fattispecie di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; le censure che mirano a rivalutare documenti e risultanze istruttorie sono inammissibili se non deducono specifici vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- La data certa di una scrittura privata non autenticata può essere provata anche tramite un fatto ulteriore oggettivo e non proveniente dal soggetto interessato, ma l’individuazione di tale fatto e la sua idoneità probatoria sono apprezzamenti riservati al giudice di merito.
- Ai fini dell’opponibilità di un documento a una procedura concorsuale, la certezza della data non può essere desunta da altri documenti che siano anch’essi privi di data certa.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l’onere della prova sia stato erroneamente posto a carico di una parte diversa da quella gravata; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove offerte.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in un mero dissenso sulla valutazione delle prove: è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte nel processo o abbia attribuito a prove non legali il valore di prova legale, o viceversa.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio residuale e discrezionale, sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi processuali astrattamente deducibili, non per contestare il mancato esercizio del potere.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e il collegio la conferma, può operare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quale sanzione per abuso del processo.
Come è indicizzato
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