Cassazione Civile, Ordinanza n. 29051/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente, ritenendo non sussistenti ragioni per esonerarla dall’onere, anche perché la controparte non aveva accettato la rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società privata per il pagamento di prestazioni di radiologia eseguite nel dicembre 2006, per un importo di euro 20.018,27. L’azienda sanitaria aveva proposto opposizione e il tribunale aveva accolto l’opposizione; la corte d’appello aveva poi respinto il gravame della società, rilevando che, cessato il periodo di accreditamento provvisorio delle strutture private, la remunerabilità delle prestazioni dipendeva da un provvedimento formale di accreditamento della PA e da un accordo scritto, senza che potessero valere comportamenti concludenti o la mancata contestazione. La società ricorreva per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione rinunciava al ricorso.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, L. n. 724/1994
richiamato dalla corte d'appello per affermare che, dopo il periodo di accreditamento provvisorio, l'accreditamento delle strutture private doveva risultare da un provvedimento della pubblica amministrazione
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 37/1997
richiamato dalla corte d'appello per sostenere la necessità di un accreditamento formale per la remunerabilità delle prestazioni
richiamato per escludere che la mancata contestazione o un comportamento concludente della PA potessero supplire alla forma scritta richiesta
richiamato per la prova del giudicato esterno, che doveva essere fornita mediante l'attestazione prevista dalla norma
indicato come base della trattazione in adunanza camerale
norma applicata per dichiarare l'estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso e per regolare le spese
utilizzato per la liquidazione delle spese
richiamato quale modifica del d.m. n. 55 del 2014 ai fini della liquidazione delle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, con applicazione delle regole sulle spese previste dall'art. 391 c.p.c.
- In mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, la Corte può comunque porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte rinunciante.
- Quando la controversia riguarda la remunerazione di prestazioni sanitarie rese da strutture private, la debenza del corrispettivo può richiedere non solo l'effettività della prestazione, ma anche il formale accreditamento e l'accordo scritto previsti dalla disciplina di settore.
- La prova del giudicato esterno deve essere fornita con la documentazione richiesta dalla legge processuale, non essendo sufficiente una generica attestazione priva dell'idoneità a dimostrare il contenuto e l'efficacia del giudicato.
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