Cassazione Penale, Ordinanza n. 14843/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di Brindisi ex art. 444 c.p.p. nell'interesse di un imputato. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, ma il testo non consente di individuare con precisione ulteriori censure specifiche oltre al tentativo di dedurre il difetto di motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che, dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103/2017, nei confronti della sentenza di patteggiamento sono deducibili solo determinati motivi tassativi, e tra essi non rientra l'omessa motivazione sull'art. 129 c.p.p.; pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Richiama il perimetro dei motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., evidenziando che non è più censurabile in cassazione il difetto di motivazione sull'eventuale insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La decisione impugnata viene quindi confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata nel caso concreto.
stabilisce un regime tassativo dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
la Corte afferma che, nel regime introdotto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è più deducibile in cassazione il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento.
consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano nei casi previsti.
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., applicabile al caso perché entrato in vigore prima della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale elenco è inammissibile.
- Dopo la riforma del 2017, non è più censurabile in cassazione il difetto di motivazione relativo alla verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nella sentenza di applicazione della pena su richiesta.
- L'eventuale obbligo del giudice di verificare comunque l'insussistenza di cause di proscioglimento non amplia il sindacato di legittimità, che resta limitato ai motivi espressamente previsti dalla legge.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento deduce censure non consentite, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con ordinanza de plano e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14740/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14742/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14748/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14749/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14750/2026 del 23/04/2026
- ordinanza_penale · 23 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14751/2026 del 23/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →