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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14843/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di Brindisi ex art. 444 c.p.p. nell'interesse di un imputato. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, ma il testo non consente di individuare con precisione ulteriori censure specifiche oltre al tentativo di dedurre il difetto di motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che, dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103/2017, nei confronti della sentenza di patteggiamento sono deducibili solo determinati motivi tassativi, e tra essi non rientra l'omessa motivazione sull'art. 129 c.p.p.; pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Richiama il perimetro dei motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., evidenziando che non è più censurabile in cassazione il difetto di motivazione sull'eventuale insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La decisione impugnata viene quindi confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata nel caso concreto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce un regime tassativo dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte afferma che, nel regime introdotto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è più deducibile in cassazione il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano nei casi previsti.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., applicabile al caso perché entrato in vigore prima della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale elenco è inammissibile.
  • Dopo la riforma del 2017, non è più censurabile in cassazione il difetto di motivazione relativo alla verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nella sentenza di applicazione della pena su richiesta.
  • L'eventuale obbligo del giudice di verificare comunque l'insussistenza di cause di proscioglimento non amplia il sindacato di legittimità, che resta limitato ai motivi espressamente previsti dalla legge.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento deduce censure non consentite, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con ordinanza de plano e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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