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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16776/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto rimasto insoddisfatto a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, dopo infruttuosa esecuzione forzata nei confronti di quest'ultimo. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'INPS, ritenendo non ostativa la mancata consegna all'ente dell'originale del titolo esecutivo. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione o falsa applicazione delle norme sul Fondo di garanzia e sull'organizzazione dell'ente, sostenendo che la mancata produzione dell'originale del titolo esecutivo impedisse il pagamento della prestazione e, quindi, l'intervento del Fondo. Il ricorso è stato rigettato perché la pretesa dell'INPS di subordinare il pagamento all'originale non rispondeva ad alcun apprezzabile interesse e risultava eccessivamente restrittiva rispetto al diritto della lavoratrice; inoltre una copia conforme del titolo esecutivo ha lo stesso valore dell'originale e la copia semplice conserva efficacia probatoria se non specificamente disconosciuta, mentre nel caso concreto l'INPS non aveva disconosciuto la conformità della copia prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso dell'INPS. Ha affermato che, nell'ambito del Fondo di garanzia, l'ente può richiedere la documentazione necessaria, ma tale potere deve essere esercitato in modo ragionevole e non tale da rendere irragionevolmente difficile o vano l'esercizio del diritto. Nel caso concreto, il mancato deposito dell'originale del titolo esecutivo non poteva giustificare il diniego della prestazione, perché una copia conforme ha il medesimo valore dell'originale e la copia semplice, se non disconosciuta, mantiene efficacia probatoria. Poiché l'INPS non aveva disconosciuto la copia del decreto ingiuntivo, la contestazione sulla necessità dell'originale è stata respinta. La sentenza impugnata è stata quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 5, l. n. 297/1982

    richiamato dall'INPS come norma sul Fondo di garanzia; non è interpretato in senso favorevole alla tesi dell'ente, perché la Corte esclude che imponga la produzione dell'originale del titolo esecutivo come شرط per il pagamento

  • art. 7 l. n. 297/1982

    richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ricava un requisito dell'originale del titolo esecutivo

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 80/1992

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del Fondo di garanzia

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 80/1992

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del Fondo di garanzia

  • art. 10 d.l. n. 536/1987 conv. in l. n. 48/1988

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del Fondo di garanzia

  • art. 26, lett. b), l. n. 88/1989

    attribuisce all'INPS, tramite il Comitato amministratore, il potere di determinare le modalità di erogazione delle prestazioni; tale potere deve però essere esercitato secondo ragionevolezza

  • art. 2719 c.c.

    la copia conforme di un documento ha il medesimo valore dell'originale; la copia semplice ha efficacia probatoria se non è espressamente disconosciuta

  • art. 2, comma 7, l. n. 297/1982

    la surroga dell'INPS presuppone la prova del pagamento al lavoratore, integrata dalla contabile di pagamento; non è richiesta la produzione dell'originale del titolo esecutivo

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'intervento del Fondo di garanzia, l'ente previdenziale può richiedere la documentazione necessaria, ma l'esercizio di tale potere deve rispettare criteri di ragionevolezza e non può tradursi in un ostacolo sproporzionato o sostanzialmente impeditivo del diritto del lavoratore.
  • La produzione dell'originale del titolo esecutivo non è necessaria quando sia disponibile una copia conforme, che ha lo stesso valore probatorio dell'originale; inoltre la copia semplice conserva efficacia probatoria se la parte contro cui è prodotta non ne disconosce specificamente la conformità.
  • Il mancato disconoscimento della conformità di una copia all'originale priva di rilievo la contestazione successiva sulla necessità dell'originale del documento.
  • Ai fini della surroga dell'INPS dopo il pagamento al lavoratore, la legge richiede la prova dell'avvenuto pagamento, non già la produzione dell'originale del titolo esecutivo; non è consentito introdurre requisiti documentali ulteriori non previsti dalla legge quando essi non rispondano a un interesse apprezzabile dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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