Cassazione Penale, Ordinanza n. 38369/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo un unico motivo di ricorso articolato come violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione. In particolare contestava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la mancata valutazione delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'unica teste oculare, identificata nella madre del ricorrente. Sosteneva una diversa ricostruzione dei fatti, secondo cui l'aggressione sarebbe avvenuta nelle pertinenze dell'abitazione del fratello e non sulla pubblica via, con conseguente allontanamento dagli arresti domiciliari per difendere il fratello aggredito da due persone; da ciò faceva discendere l'esistenza di una causa di giustificazione, l'assenza di elemento soggettivo e la mancanza di offensività. Il ricorso investiva anche il reato di lesioni, pur precisando la sentenza che contro tale capo non era stata proposta impugnazione in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura proponesse soltanto una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella già motivatamente compiuta nei due gradi di giudizio, senza evidenziare reali vizi della motivazione. Ha valorizzato il passaggio della sentenza impugnata secondo cui i testi avevano smentito la versione difensiva sulla collocazione dell'aggressione, escludendo così che l'imputato si fosse allontanato dal luogo degli arresti domiciliari esclusivamente per difendere il fratello e, dunque, che ricorresse una causa di giustificazione. Ha inoltre rilevato che il ricorso era generico e reiterativo, non confrontandosi con la motivazione impugnata, e che in parte investiva anche le lesioni non oggetto di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata implicitamente dal fatto contestato, essendo la sentenza impugnata una condanna per evasione dal regime degli arresti domiciliari.
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché le doglianze non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvevano in una mera ricostruzione alternativa dei fatti, con generiche censure di motivazione e violazione di legge.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a proporre una diversa lettura del compendio probatorio senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione impugnata.
- Non è sufficiente dedurre genericamente l'errata valutazione dell'attendibilità dei testimoni o l'omessa considerazione di singoli atti istruttori se la sentenza di merito ha già dato conto, in modo coerente, delle ragioni della propria decisione.
- La censura che non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata è reiterativa e generica e non consente l'ingresso al sindacato di legittimità.
- Quando il giudice di merito esclude, sulla base delle prove, la versione difensiva circa la finalità dell'allontanamento dal domicilio, viene meno anche il presupposto per invocare una causa di giustificazione e, correlativamente, per contestare l'elemento soggettivo e l'offensività del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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