Cassazione Civile, Ordinanza n. 27776/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto amministrativo con cui il Ministero aveva irrogato una pesante sanzione pecuniaria a un consulente contabile per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla normativa antiriciclaggio. Il giudice di primo grado aveva ridotto la sanzione, mentre la Corte d’appello, accogliendo l’appello incidentale dell’interessato, ha annullato il decreto ritenendo maturata la decadenza dall’azione sanzionatoria per tardiva contestazione: il verbale era stato notificato oltre 90 giorni dall’"accertamento" dei fatti. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 14 L. n. 689/1981 e delle norme antiriciclaggio, sostenendo che la Corte territoriale avesse individuato erroneamente il dies a quo del termine di contestazione nel giorno del nulla osta dell’autorità giudiziaria (28 settembre 2010), senza considerare ulteriori atti istruttori successivi, necessari per un’indagine complessa che coinvolgeva più soggetti. Il ricorrente ha censurato anche il criterio di valutazione della rilevanza degli atti successivi, ritenendo che dovesse essere compiuto ex ante e non con giudizio ex post.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e per il resto infondato. Ha osservato che la determinazione del momento in cui l’amministrazione ha acquisito tutti gli elementi indispensabili per contestare la violazione è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello secondo cui gli atti istruttori successivi al nulla osta non erano diretti all’accertamento dello specifico illecito amministrativo contestato, ma a verifiche penalistiche relative ad altri soggetti, e dunque erano irrilevanti ai fini del decorso del termine di 90 giorni. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l’amministrazione abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare l’esistenza della violazione, senza ingiustificati ritardi burocratici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese.
Norme richiamate
In caso di mancata contestazione immediata, la contestazione deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento; il termine decorre quando l’amministrazione abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare la violazione, non dal mero acquisto della notizia o del fatto materiale.
art. 3, comma 2, L. n. 197/1991
Norma posta a base dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, la cui violazione ha giustificato la sanzione amministrativa.
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette nell’ambito della disciplina antiriciclaggio.
Massime di principio
- Il dies a quo del termine per la contestazione di una sanzione amministrativa non coincide necessariamente con la mera acquisizione del fatto, ma con il momento in cui l’amministrazione disponga di tutti gli elementi necessari per valutare l’esistenza della violazione.
- La individuazione di tale momento, in relazione alla complessità concreta dell’indagine, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente motivato.
- Gli atti istruttori successivi possono essere irrilevanti ai fini del decorso del termine quando non siano funzionali all’accertamento dello specifico illecito amministrativo contestato, ma riguardino profili diversi, anche penalistici, riferiti ad altri soggetti.
- Nell’illecito di omessa segnalazione di operazioni sospette, è sufficiente l’idoneità delle operazioni a generare sospetto; non è necessario che l’autore della violazione conosca o accerti la concreta illiceità dei fatti sottostanti.
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