Cassazione Penale, Sentenza n. 21526/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva plurime censure: prescrizione dei reati indicati ai capi 13) e 14); tardività delle querele per i capi 18) e 20) e contraddizioni sul tempus commissi delicti tra Tribunale e Corte d'appello; carenza probatoria e vizio di motivazione rispetto ai reati di appropriazione indebita (capi 13,16,18,19,20), falso (capo 15) e truffa (capi 14 e 17); vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle attenuanti generiche; mancata valutazione di elementi difensivi ai fini dell'art. 162-ter cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 20) perché il reato risultava estinto per prescrizione alla data della sentenza di secondo grado, eliminando la pena relativa pari a 15 giorni di reclusione ed euro 10,00 di multa. Per il resto il ricorso è stato rigettato o dichiarato inammissibile: le censure sulla tempestività della querela rispetto al capo 18) sono state ritenute infondate; le richieste di revisione della valutazione probatoria (appropriazione indebita, falso, truffa) non sono state accolte perché attengono al merito, fuori dalla competenza della Cassazione, e la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata; è stata confermata la mancata concessione delle attenuanti generiche per carenza di elementi positivi; la richiesta ai sensi dell'art. 162-ter è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse processuale. In sintesi, parziale accoglimento limitato al capo 20 (prescrizione) e conferma delle restanti condanne.
Norme richiamate
art. 610, comma 5 cod. proc. pen.
norma richiamata per il rito scritto e per l'assenza di trattazione orale in mancanza di richiesta
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiamata insieme all'art. 610 per la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto
norma sull'appropriazione indebita: la Corte d'appello ha ritenuto integrati gli elementi del reato quando, cessato il rapporto professionale, la ricorrente non ha restituito documentazione richiesta
richiamato in relazione al reato di falso (con riferimento anche all'art. 482) nell'ambito delle censure difensive
richiamato in relazione al reato di falso, contestato nella forma di attestazione/documento telematico
norma sulla truffa: la Corte di appello ha ritenuto provata la condotta ingannevole, ricollegandola a errori, ritardi e rassicurazioni fraudolente che hanno indotto le vittime a rinnovare incarichi
norma invocata dal ricorso per ottenere declaratoria di non doversi procedere; la Cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile per carenza di interesse processuale
legge c.d. "Orlando" (sospensione termini prescrizionali)
richiamata per valutare se fosse intervenuta sospensione del decorso della prescrizione: la Corte osserva che per i fatti del 2016 quella sospensione non risultava operativa
Massime di principio
- Contraddizioni tra le date di consumazione del reato indicate da giudici di primo e secondo grado possono rendere non manifestamente infondata la censura sulla tempestività della querela e, se la prescrizione è già maturata alla data della sentenza impugnata, la Cassazione può annullare il capo relativo senza rinvio.
- La prescrizione deve essere valutata in relazione alla data della pronuncia impugnata; se alla data della sentenza di appello il termine non è ancora decorso, la richiesta di dichiararne l'estinzione è manifestamente infondata.
- In giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito sulla capacità probatoria delle prove raccolte: le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti o delle testimonianze sono, di norma, inammissibili o infondate, salvo errori logici evidenti nella motivazione.
- La mancata restituzione di documentazione dopo la cessazione di un rapporto fiduciario può integrare appropriazione indebita se la vittima dimostra di aver richiesto la restituzione e i documenti risultano trattenuti dall'imputato; la parziale restituzione non esclude automaticamente il reato.
- Per il reato di falso, l'uso di copie telematiche o documenti informatici non esclude la sussistenza del reato se la contestazione dimostra che il documento fatto apparire esistente non è mai stato concretamente formato o è stato falsificato.
- La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di elementi negativi (es. incensuratezza) non determina automaticamente il riconoscimento del beneficio.
- La tempestività della querela come condizione di procedibilità richiede una precisa determinazione temporale del fatto: divergenze non chiarite tra le decisioni di merito possono rendere la questione rilevante in Cassazione.
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