Cassazione Civile, Ordinanza n. 03159/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma nei confronti di un ente pubblico; nel giudizio di opposizione l'ente era poi venuto meno per soppressione/accorpamento e il suo procuratore aveva dichiarato l'evento in udienza, determinando l'interruzione del processo. La società, decorso il termine di sei mesi, aveva chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione. L'INPS, subentrato al primo successore dell'ente soppresso, sosteneva però che il termine per la riassunzione non potesse decorrere dalla dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo, perché esso non era stato portato a sua conoscenza prima della notificazione del ricorso di riassunzione, invocando gli artt. 299 e 305 c.p.c. e la giurisprudenza costituzionale. La ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per violazione degli artt. 299, 300 e 305 c.p.c., sostenendo che il dies a quo dovesse coincidere con la dichiarazione resa in udienza dal procuratore della parte colpita dall'evento, e non con la successiva conoscenza del procedimento da parte del successore del successore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello che aveva subordinato la decorrenza del termine di riassunzione alla conoscenza del procedimento interrotto da parte dell'INPS. Ha affermato che, quando l'interruzione del processo deriva dalla dichiarazione in udienza del procuratore della parte colpita dall'evento, il primo successore deve considerarsi presuntivamente a conoscenza dell'interruzione sin da quel momento; la successiva estinzione di tale successore, avvenuta durante il decorso del termine per riassumere, non interrompe né sospende il termine stesso, poiché non è configurabile l'interruzione di un processo già interrotto. Cassata la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito dichiarando estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ponendo le spese a carico dell'INPS.
Norme richiamate
rileva per la disciplina dell'interruzione del processo e della conoscenza legale dell'evento interruttivo, ma non giustifica la decorrenza del termine per riassumere dalla successiva notificazione dell'atto di riassunzione al secondo successore.
quando l'interruzione è determinata dalla dichiarazione in udienza del procuratore, la parte successiva che subentra al primo successore è vincolata dalla presunzione di conoscenza dell'interruzione già maturata con quella dichiarazione.
il termine semestrale per la riassunzione decorre dall'evento interruttivo conosciuto ai sensi di legge e non viene sospeso da una successiva estinzione del successore nel corso del termine stesso.
richiamato quale rimedio per la riassunzione del processo interrotto e per la declaratoria di estinzione in caso di mancata riassunzione nel termine.
ritenuto non assimilabile al caso esaminato, perché disciplina un diverso evento interruttivo intervenuto in un processo ancora pendente.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso, senza incidere sulla ratio decidendi.
ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Se l'interruzione del processo deriva da dichiarazione in udienza del procuratore della parte colpita dall'evento, il termine per la riassunzione decorre da tale dichiarazione, perché il primo successore è presunto a conoscenza dell'interruzione.
- La successiva estinzione del soggetto subentrato alla parte originaria, intervenuta durante il termine per riassumere, non sospende né fa decorrere ex novo il termine di riassunzione, poiché non può parlarsi di interruzione di un processo già interrotto.
- La disciplina dell'art. 328 c.p.c. non è estensibile al caso in cui l'evento riguardi il successore del soggetto già colpito da interruzione, trattandosi di fattispecie diversa e non assimilabile.
- Gli oneri di acquisire la conoscenza della pendenza del termine per riassumere gravano sui rapporti interni tra i successori, ma non incidono sulla decorrenza processuale del termine già iniziato.
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