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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5487/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo congrua tale misura in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 12/06/2023 della Corte di appello di Roma che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la responsabilità penale per reati in materia di stupefacenti e armi e, preso atto del concordato tra le parti, aveva rideterminato in diminuzione il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento, ma successivamente, con atto depositato il 19/10/2023, ha rinunciato personalmente al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello per confermare la responsabilità penale e per tenere conto del concordato tra le parti nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Essa è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione a causa della rinuncia personale del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per il pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma ritenuta congrua in relazione alle ragioni di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia personale al ricorso in cassazione rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; la parte che rinuncia perde la possibilità di ottenere la pronuncia della Corte di cassazione sulla decisione impugnata.
  • Quando la Corte d'appello conferma la responsabilità e ridetermina la sanzione in ragione di un concordato (art. 599-bis c.p.p.), il successivo ricorso in cassazione può essere reso inefficace dalla rinuncia personale dell'imputato.
  • In caso di inammissibilità per rinuncia, il giudice della cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una somma in favore della Cassa delle ammende; la misura di tale somma è valutata in relazione alle ragioni dell'inammissibilità.
  • Prima di rinunciare a un ricorso, è importante valutare le conseguenze economiche e processuali (spese e eventuale perdita di tutele), poiché la rinuncia è efficiente e configura l'inammissibilità senza esame del merito.

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