Cassazione Penale, Ordinanza n. 03070/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma, ma l'ordinanza evidenzia che il ricorso non conteneva argomentazioni o allegazioni idonee a dimostrare l'attendibilità della versione difensiva rispetto a quella ritenuta dal Tribunale. La Corte di cassazione ha rilevato che la valutazione delle acquisizioni istruttorie compiuta nei precedenti gradi risultava immune da manifeste illogicità, sicché le censure si risolvevano in una mera contrapposizione difensiva non sufficiente a fondare il ricorso.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- Per contrastare efficacemente una decisione di merito, non basta affermare l'attendibilità della propria versione difensiva: occorre dimostrare in modo puntuale perché la valutazione delle prove compiuta dal giudice sia affetta da manifesta illogicità o da errori giuridicamente rilevanti.
- Quando la motivazione della decisione di merito risulta immune da manifeste illogicità, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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