Ordinanza n. 33/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del CAT.A.-OMISSIS-/Imm/n.-OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Catania ha respinto l'istanza presentata il 3 marzo 2023 per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato. Il diniego era motivato dall'omessa allegazione del parere positivo del Comitato per i minori stranieri e della dichiarazione di ospitalità. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'atto, prospettando anche il rischio di allontanamento dal territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse dedotto un pregiudizio grave e irreparabile, necessario ai fini della tutela cautelare. Ha inoltre considerato sintomatico della carenza di attualità del pericolo l'intervallo temporale tra il deposito del ricorso, avvenuto il 16 giugno 2025, e il deposito dell'istanza di fissazione di udienza, avvenuto il 14 gennaio 2026. Il prospettato rischio di allontanamento è stato giudicato ipotetico, non essendo stata allegata l'adozione di provvedimenti di espulsione, e comunque non immediatamente riconducibile al diniego impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui la deduzione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile, nonché di un pericolo attuale e concretamente riconducibile all'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'efficacia di un provvedimento amministrativo presuppone la deduzione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera prospettazione di conseguenze sfavorevoli non è sufficiente.
- Il periculum in mora deve essere attuale e concretamente dimostrato: un significativo intervallo tra la proposizione del ricorso e l'attivazione della fase cautelare può costituire elemento sintomatico dell'assenza di urgenza.
- Il rischio di allontanamento dal territorio nazionale non integra, di per sé, un pericolo cautelare attuale quando non risultino adottati provvedimenti di espulsione e il rischio non sia immediatamente riconducibile all'atto impugnato.
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