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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25365/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

L'ex agente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva negato il FIRR e le provvigioni indirette relative ad affari conclusi da altro agente nella zona a lui assegnata, oltre ad averlo condannato al risarcimento del danno per l'insoluto di un cliente da lui procurato. La controversia nasceva dalla cessazione, per recesso della società asseritamente per giusta causa, di un rapporto di agenzia. In primo grado il giudice aveva ritenuto non provata la gravità degli inadempimenti dell'agente quanto a esclusiva e obiettivi di vendita, ma aveva comunque reputato legittima la risoluzione del rapporto per negligenza nella gestione degli affari; aveva inoltre riconosciuto alcune somme all'agente e rigettato la domanda riconvenzionale della società. In appello, invece, la società otteneva la riforma su più punti: veniva escluso il diritto al FIRR perché già pagato, negato il diritto alle provvigioni indirette per effetto di una diversa pattuizione accettata per facta concludentia, e accolta la domanda risarcitoria della società per avere l'agente fornito informazioni inesatte sull'affidabilità finanziaria di un nuovo cliente, inducendo la preponente a concedere credito e ad accettare assegni poi risultati insoluti. Con il ricorso per cassazione l'agente deduceva tre censure: 1) violazione dell'art. 1746 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse, in sostanza, ammesso uno star del credere illimitato e una responsabilità per l'inadempimento del cliente; 2) violazione dell'art. 1227 c.c., per mancata considerazione del concorso colposo della preponente nella produzione del danno; 3) violazione dell'art. 1362 c.c., per falsa interpretazione del contratto di agenzia quanto all'obbligo di verificare l'affidabilità dei clienti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la responsabilità dell'agente non era stata affermata in base a un patto di garanzia dello star del credere, ma sulla base della condotta positiva consistente nel fornire informazioni inesatte sull'affidabilità del cliente, condotta che aveva indotto la società a derogare alle ordinarie regole di prudenza e a concedere credito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d'Appello aveva già valutato il comportamento della preponente e lo aveva escluso come causa concorrente, in quanto la decisione di concedere credito era stata determinata proprio dalle informazioni fornite dall'agente; pertanto non era configurabile un concorso colposo rilevante ex art. 1227 c.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché non si confrontava con il nucleo motivazionale della sentenza impugnata: la responsabilità non derivava dall'inadempimento di un obbligo contrattuale di verifica preventiva, ma dall'aver reso dichiarazioni inesatte sul merito creditizio del cliente, causalmente idonee a produrre il danno. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1746 c.c.

    La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte precisa che la responsabilità dell'agente non è stata fondata su un patto di star del credere; la decisione di merito si basa invece su una condotta positiva inesatta dell'agente causalmente determinante del danno.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte esclude il concorso colposo del danneggiato perché la preponente è stata indotta dall'agente a concedere credito in deroga alla prassi, sicché il comportamento della società non assume efficienza causale autonoma o concorrente.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è ritenuta non decisiva ai fini della responsabilità risarcitoria, poiché l'addebito non consisteva nella violazione di un obbligo di controllo preventivo, ma nell'avere fornito informazioni inesatte sull'affidabilità del cliente.

  • art. 1748, co. 2, c.c.

    La Corte territoriale, richiamata nella motivazione, valorizza la possibilità di una diversa pattuizione che escluda il diritto alle provvigioni indirette; il comportamento concludente dell'agente viene ritenuto idoneo ad accettare tale modifica.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R.

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel rapporto di agenzia, la responsabilità dell'agente verso la preponente può derivare non già da un patto di garanzia sul buon esito dell'affare, ma dalla fornitura di informazioni inesatte o gravemente negligenti sull'affidabilità del cliente, quando tali informazioni abbiano causalmente indotto la preponente a concedere credito o a derogare alle ordinarie regole prudenziali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attacca un presupposto giuridico diverso da quello effettivamente posto a fondamento della decisione.
  • Il concorso colposo del danneggiato non è configurabile quando il comportamento del danneggiato sia stato causalmente determinato dalla condotta dell'autore del fatto dannoso e non risulti un autonomo apporto causale efficiente alla produzione del danno.
  • Nella valutazione della responsabilità dell'agente per danno arrecato alla preponente, è irrilevante stabilire se esistesse uno specifico obbligo contrattuale di preventiva verifica del cliente, quando il giudizio di responsabilità si fonda sull'aver reso dichiarazioni inesatte che abbiano inciso causalmente sulla decisione della preponente.
  • Il diritto alle provvigioni indirette può essere escluso da una diversa pattuizione tra le parti, anche desumibile da comportamenti concludenti, se la modifica contrattuale risulta accettata nel tempo senza contestazioni.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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