Cassazione Penale, Ordinanza n. 28410/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto anche il pagamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito sulla responsabilità è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ne aveva affermato la responsabilità penale. Il ricorso deduceva vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta nei gradi di merito fossero erronee. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano esclusivamente di fatto e miravano a rivalutare il compendio probatorio, senza evidenziare reali profili di illogicità manifesta della motivazione. In particolare, la sentenza impugnata aveva congruamente ribadito la qualifica di amministratore di fatto dell'imputato, sulla base di elementi di prova indicati nella decisione di merito, evidenziando che egli svolgeva concretamente l'attività d'impresa, stipulava contratti di appalto, curava la gestione dei lavoratori e si occupava degli aspetti finanziari della società.
Norme richiamate
Delimita il sindacato di legittimità, che non può essere trasformato in una nuova valutazione del fatto e delle prove; sono inammissibili le censure che si limitano a criticare il merito senza evidenziare illogicità manifesta della motivazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica quando la causa di inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre come vizio di motivazione una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, poiché il controllo di legittimità riguarda solo la presenza di una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere affermata valorizzando indici concreti di esercizio effettivo dei poteri gestori, quali la stipulazione di contratti, la gestione dei lavoratori e l'amministrazione degli aspetti finanziari dell'impresa.
- Le censure che non confrontano specificamente la motivazione impugnata e si limitano a contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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