Cassazione Civile, Ordinanza n. 36086/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società agricola e dal successivo reclamo avverso tale pronuncia, dichiarato inammissibile dalla corte d'appello per asserita tardività. La corte territoriale ha ritenuto che la sentenza fallimentare fosse stata notificata alla società e al suo legale rappresentante, anche tramite notificazione eseguita a iniziativa della cancelleria mediante ufficiale giudiziario, e ha fatto decorrere il termine per impugnare dalla sola data di invio della comunicazione di deposito della raccomandata informativa, individuata nel 9 settembre 2019. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, da un lato, violazione o falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., travisamento dei fatti e omesso esame di un fatto decisivo; dall'altro, violazione o falsa applicazione degli artt. 149 c.p.c. e 8 l. n. 890/1982. La censura sostanziale era che, trattandosi di notificazione ex art. 140 c.p.c., il termine d'impugnazione non poteva ritenersi decorso dalla mera spedizione della raccomandata informativa, ma doveva essere ancorato al ricevimento della stessa o, al più, al decorso di dieci giorni dalla spedizione, secondo il regime risultante dalla declaratoria di incostituzionalità richiamata dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo manifestamente fondato. Ha affermato che, in caso di notificazione della sentenza di fallimento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il giudice di merito doveva applicare il principio per cui la notificazione si perfeziona non con la mera spedizione della raccomandata informativa, ma con il ricevimento della stessa oppure, in ogni caso, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Poiché la corte d'appello aveva fatto decorrere il termine dal 9 settembre 2019, e non dalla data corretta ai fini del perfezionamento, la declaratoria di inammissibilità per tardività è stata cassata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, affinché riesamini la tempestività del reclamo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nelle notificazioni eseguite per irreperibilità temporanea del destinatario, il perfezionamento non coincide con la sola spedizione della raccomandata informativa, ma con il ricevimento della stessa o comunque con il decorso di dieci giorni dalla spedizione, secondo il regime risultante dalla pronuncia di incostituzionalità richiamata.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della disciplina applicata dalla corte d'appello al perfezionamento della notificazione.
La Corte distingue il regime delle notificazioni a mezzo posta da quello dell'art. 140 c.p.c., osservando che per le prime il perfezionamento avviene decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al ritiro del piego, se anteriore.
È menzionato nel racconto della notifica eseguita dalla cancelleria a mezzo ufficiale giudiziario; non è il centro della decisione, ma il contesto della notificazione contestata.
Corte costituzionale n. 3 del 2010
È richiamata quale fonte del principio per cui, nel regime dell'art. 140 c.p.c., il momento perfezionativo della notifica va ancorato alla conoscibilità effettiva dell'avviso tramite ricezione della raccomandata informativa o, in alternativa, al decorso di dieci giorni dalla spedizione.
Massime di principio
- Nelle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea del destinatario, il perfezionamento della notifica non può essere anticipato alla sola spedizione della raccomandata informativa, ma richiede il ricevimento della stessa oppure, in mancanza, il decorso di dieci giorni dalla spedizione.
- Il giudice di merito, nel verificare la tempestività di un'impugnazione, deve applicare correttamente il regime legale di perfezionamento della notificazione pertinente al caso concreto, distinguendo tra notificazione a mezzo posta ex l. n. 890/1982 e notificazione ex art. 140 c.p.c.
- L'errore nel fissare il dies a quo del termine di impugnazione integra violazione di legge e comporta la cassazione della decisione che abbia dichiarato tardiva l'impugnazione sulla base di una data non coerente con il perfezionamento della notificazione.
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