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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10222/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla recidiva reiterata e sul mancato bilanciamento favorevole delle attenuanti generiche è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, nel definirne la posizione, aveva ritenuto sussistente la recidiva reiterata ed escluso la prevalenza delle attenuanti generiche. Con il primo motivo ha denunciato mancanza di motivazione sull'esclusione della recidiva, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe svolto una concreta verifica del rapporto tra il fatto contestato e i precedenti penali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 69, quarto comma, c.p., lamentando che le attenuanti generiche non fossero state ritenute prevalenti sulla recidiva riconosciuta. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché aspecifici, in quanto sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica; inoltre, le doglianze miravano in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito non consentito in sede di legittimità. La Corte ha anche valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato la recidiva reiterata sulle numerosissime condanne pregresse, alcune per evasione, e sulla ricaduta nel reato nonostante l'espiazione in detenzione domiciliare, reputando non prevalenti le attenuanti per l'"allarmante profilo soggettivo" del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 69, quarto comma, c.p.

    mancata prevalenza tra recidiva ritenuta sussistente e le attenuanti generiche

    La norma è richiamata come parametro del bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione di merito quando la decisione di appello è sorretta da motivazione congrua e non illogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le doglianze che si limitino a riproporre, senza specifiche ragioni di critica, censure già esaminate e disattese dal giudice di appello sono inammissibili per aspecificità.
  • La valutazione sulla sussistenza della recidiva e sul bilanciamento con le attenuanti generiche è censurabile in sede di legittimità solo per vizi effettivi di motivazione o per errori di diritto, non per ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
  • La recidiva reiterata può essere adeguatamente motivata valorizzando la pluralità e gravità dei precedenti penali, la loro omogeneità con il nuovo fatto e la dimostrata persistenza nel reato nonostante precedenti trattamenti sanzionatori o misure esecutive.
  • Ai fini dell'art. 69, quarto comma, c.p., la non prevalenza delle attenuanti sulla recidiva è sorretta quando il giudice di merito evidenzi un negativo profilo soggettivo dell'imputato desunto dai precedenti e dalla sua concreta capacità di reiterare il reato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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