Sentenza del 12/05/2016 n. 867 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Interessi su mutuo chirografario - Detraibilità se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 15, comma 1, lett.b), d.P.R. 22.12.1986, n. 917.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava la possibilità di detrarre dall'IRPEF gli interessi relativi a un mutuo chirografario contratto per acquistare un immobile destinato ad abitazione principale. L'art. 15, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986 richiede, in via generale, che l'acquisto dell'immobile avvenga nell'anno precedente o successivo alla stipula del mutuo ipotecario. Tuttavia, tale limite temporale non opera quando il mutuo originario chirografario viene estinto e sostituito da un nuovo mutuo ipotecario riferito alla quota di capitale residua, aumentata delle spese e degli oneri correlati. Se l'immobile è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione decorre dal momento in cui viene adibito ad abitazione principale, purché ciò avvenga entro due anni dall'acquisto.
La decisione
La detrazione degli interessi è riconosciuta a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dall'art. 15, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917/1986. In particolare, è ammessa anche in caso di sostituzione del mutuo chirografario con un mutuo ipotecario, purché il nuovo finanziamento riguardi la quota residua di capitale e le spese e gli oneri connessi. In caso di ristrutturazione, la detrazione spetta dall'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale e comunque entro il biennio dall'acquisto.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Prevede la detrazione degli interessi passivi e degli oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale.
La norma deve essere interpretata nel senso che il requisito temporale tra acquisto e stipula del mutuo può non essere considerato quando il mutuo chirografario originario viene estinto e sostituito da un mutuo ipotecario relativo al capitale residuo, maggiorato delle spese e degli oneri correlati. In caso di ristrutturazione, la detrazione decorre dall'adibizione dell'immobile ad abitazione principale, purché entro due anni dall'acquisto.
Massime di principio
- Gli interessi su un mutuo destinato all'acquisto dell'abitazione principale sono detraibili solo se il finanziamento, l'acquisto e la destinazione dell'immobile rispettano i requisiti previsti dall'art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR.
- La sostituzione di un mutuo chirografario con un mutuo ipotecario non esclude automaticamente la detrazione: il nuovo mutuo deve riferirsi alla quota di capitale ancora da rimborsare e alle spese e agli oneri strettamente correlati.
- Quando l'immobile è oggetto di ristrutturazione, la detrazione può iniziare dalla data in cui l'immobile viene effettivamente adibito ad abitazione principale, ma tale destinazione deve intervenire entro due anni dall'acquisto.
- La detrazione non deriva dalla sola esistenza di un mutuo: occorre documentare il collegamento tra finanziamento e acquisto dell'immobile, il rispetto dei limiti temporali e la destinazione ad abitazione principale.
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