Cassazione Penale, Sentenza n. 20745/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) nullita' della sentenza di primo grado per mancata sottoscrizione finale del giudice (violazione artt. 546, comma 3 e 604, comma 5 c.p.p.); 2) violazione delle norme sui testi in presenza di reati reciproci (artt. 192, comma 3 e 197 lett. b) c.p.p., con riferimento all'art. 371, comma 2 lett. b)), lamentando che Francesco Montesano e Iolanda Iodice non potevano essere escussi come semplici testimoni in mancanza di sentenza irrevocabile nei loro confronti; 3) manifesta illogicita' della motivazione in ordine all'inattendibilita' o irrilevanza dei testi Antonio Petrullo e Maria Grazia Montesano escussi ai sensi dell'art. 507 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo, assorbente motivo ritenendo la sentenza di primo grado viziata dalla mancata sottoscrizione finale del giudice. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il dispositivo letto in udienza non sanifica tale vizio e ha qualificato la nullita' come relativa, suscettibile di sanatoria mediante nuova redazione dell'atto. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ha dichiarato inesistente la sentenza/documento di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il prosieguo del procedimento; ha riservato la pronuncia definitiva sulle spese delle parti civili. I motivi secondario e terzo non hanno portato all'accoglimento.
Norme richiamate
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
La mancata sottoscrizione finale della sentenza determina la nullita' della sentenza stessa; il dispositivo letto in udienza non e' sufficiente a dimostrare la provenienza della decisione dal giudice e quindi non sanifica il vizio
art. 604, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla formazione e alla sottoscrizione del provvedimento giudiziale; la norma si integra con il principio della sottoscrizione quale requisito formale essenziale
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sullo status delle parti e vincoli alla qualifica di testimone; evocata nel motivo che censura l'assunzione della qualifica di semplice testimone da parte di persone per le quali non esisteva sentenza definitiva
art. 197, lett. b), cod. proc. pen.
Prevede l'esclusione dalla condizioni di teste per soggetti nei cui confronti esistono determinati provvedimenti o rapporti; invocata per sostenere che, in caso di reati reciproci, taluni soggetti non potevano essere trattati come testimoni
art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina delle parti coinvolte in reati reciproci e agli effetti sulla loro utilizzabilita' come testi
art. 507, cod. proc. pen.
Norma relativa all'assunzione della testimonianza in udienza; invocata con riferimento alla valutazione di inattendibilita' o irrilevanza di specifici testi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Consente la motivazione sintetica e la limitazione dell'enunciazione dei motivi di ricorso nella motivazione della Corte di Cassazione; la Corte ha indicato i motivi nei limiti di tale disposizione
Massime di principio
- Il vizio formale della mancata sottoscrizione della sentenza e' un vizio serio: la mancata firma finale del giudice determina la nullita' relativa del provvedimento e puo' portare all'annullamento o alla dichiarazione di inesistenza del documento se non sanata
- La lettura del dispositivo in udienza non sostituisce la sottoscrizione finale del giudice; pertanto controllare sempre che la sentenza sia regolarmente sottoscritta su tutti i fogli
- La nullita' per mancanza di firma riguarda la formazione del documento e non invalida automaticamente gli atti istruttori precedenti; la ripetizione o la rinnovazione della redazione della sentenza puo' sanare il vizio senza travolgere l'intero giudizio
- In caso di reati reciproci e di soggetti che risultano coinvolti, va verificata la loro qualifica processuale al momento dell'escussione: la loro condizione puo' influenzare la validita' della testimonianza e l'osservanza delle norme sugli statutis dei testi
- Le censure sulla motivazione e sulla valutazione della attendibilita' dei testimoni devono essere specifiche e ben fondate: la Cassazione tende ad assorbire questioni processuali di ordine formale se esse risultano decisive
- Se venga dichiarata l'inesistenza o l'annullamento della sentenza di primo grado, gli atti sono trasmessi al giudice di primo grado per il prosieguo; e' opportuno nelle successive fasi procedurali chiedere la tempestiva riformulazione del provvedimento per sanare il vizio formale
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