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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20006/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della sopravvenuta conciliazione tra le parti e della rinuncia al ricorso, accettata dal Comune. Ha ritenuto che tale fatto sopravvenuto determinasse la cessazione della materia del contendere, con assorbimento della richiesta di sospensione, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, disponendo la compensazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva respinto il suo appello contro un avviso di accertamento emesso dal Comune per ICI 2008. I motivi dedotti riguardavano la pretesa carenza di motivazione della sentenza di merito, in particolare sulla variazione della rendita catastale che la società assumeva non essere mai stata notificata, nonché la violazione dell'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, in relazione alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta. Il Comune si è costituito e ha chiesto la sospensione del processo, avendo aderito alla definizione delle controversie tributarie pendenti sui tributi comunali ai sensi dell'art. 11 L. n. 96/2017. Successivamente la società ha dichiarato di aver raggiunto una conciliazione con l'ente, con abbandono dell'impugnazione e compensazione delle spese, rinunciando al ricorso; il Comune ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. 342/2000

    La norma era invocata dalla ricorrente in relazione alla base imponibile dell'ICI e alla notifica della variazione di rendita catastale, ma la Corte non si è pronunciata nel merito per intervenuta rinuncia e cessazione della materia del contendere.

  • art. 11 L. 96/2017

    Richiamato dal Comune quale base della definizione delle controversie tributarie pendenti relative ai tributi comunali, che ha condotto alla sopravvenuta conciliazione tra le parti.

Massime di principio

  • La sopravvenuta conciliazione tra le parti e la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determinano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando interviene un fatto sopravvenuto che elimina l'interesse alla decisione, le censure di merito restano assorbite e non vengono esaminate.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata o per cessazione della materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione delle spese se ciò emerge dall'accordo tra le parti o dalle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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